Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta ai ricorsi principale e incidentale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro sull'inquadramento professionale di una dipendente. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto alla lavoratrice l'inquadramento nel primo livello super non quadri del CCNL industrie alimentari per il periodo 24 gennaio 2005 - 14 luglio 2006 e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta un ricorso incidentale condizionato e uno autonomo, anch'essi articolati in cinque motivi. Prima della decisione nel merito, tuttavia, le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con reciproca adesione e senza richiesta di pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato come base procedurale per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta ai ricorsi principale e incidentale, accompagnata da reciproca adesione delle parti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia dei ricorsi, la Corte non pronuncia sulle spese se le parti abbiano espressamente regolato il punto in senso contrario o comunque non abbiano richiesto una statuizione sulle spese.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato se non risultano integrati i presupposti normativi richiesti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16988/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16997/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →