Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società che aveva reso prestazioni sanitarie nei mesi di novembre e dicembre 2006, quale struttura provvisoriamente accreditata, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 44.189,17 nei confronti della ASL. L'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e, nel merito, che per il mese di novembre 2006 era già stato superato il tetto di spesa, sicché le somme non erano dovute. Il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto. In appello, la ASL otteneva la riforma della decisione: la corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di pagamento per mancanza di prova di un valido accordo contrattuale tra le parti. La società sanitaria ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e "pronuncia a sorpresa", perché la corte d'appello aveva fondato la decisione su una questione rilevata d'ufficio, senza assegnare termine alle parti ex art. 101, co. 2, c.p.c.; con il secondo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che il rapporto con la ASL, in regime di accreditamento provvisorio, non richiedesse il contratto ritenuto mancante dalla corte territoriale e che la disciplina invocata non fosse retroattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse introdotto d'ufficio, senza previa instaurazione del contraddittorio, una questione di fatto mista a diritto - la mancanza di un valido accordo contrattuale tra le parti - estranea al tema dibattuto in appello, nel quale la ASL si era limitata a contestare il superamento del tetto di spesa. Tale omissione ha leso il diritto di difesa, determinando la nullità della sentenza per "terza via" o "sentenza a sorpresa". Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine alle parti per dedurre
La mancata sottoposizione al contraddittorio di una questione di fatto o mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, decisiva per la decisione, comporta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, quando la parte indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.
Citatо nel primo motivo di ricorso insieme alle norme sul contraddittorio, senza specifica autonoma elaborazione nel testo della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio, in relazione alla nullità per decisione a sorpresa.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento del diritto di difesa leso dalla decisione assunta senza previa dialettica processuale.
Invocato nel secondo motivo, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamati nel secondo motivo per contestare la ricostruzione del rapporto tra struttura sanitaria privata e ASL in regime di accreditamento provvisorio; la Corte non si è pronunciata nel merito perché il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La decisione d'appello fondata su una questione di fatto o mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, è nulla per violazione del diritto di difesa, quando la parte che la deduce indichi le concrete difese che avrebbe potuto articolare.
- Il divieto di "terza via" impone al giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni decisive introdotte d'ufficio, mediante assegnazione di un termine ex art. 101, comma 2, c.p.c., prima di porle a fondamento della decisione.
- Quando la decisione di merito viene cassata per vizio processuale relativo al contraddittorio, le ulteriori censure di merito restano assorbite.
- In controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la qualificazione del rapporto e la verifica dell'esistenza di un valido accordo contrattuale possono costituire questioni decisive; tuttavia esse non possono essere poste a base della decisione senza consentire alle parti di difendersi sul punto.
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