Cassazione Civile, Ordinanza n. 06502/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato il suo appello contro una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole, relativa a un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con integrale pagamento del dovuto. L'Agenzia delle entrate, dopo rinvio per controdedurre, ha preso atto dell'avvenuta regolare definizione e ha chiesto a sua volta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione attestante il pagamento integrale delle somme dovute in base alla definizione agevolata e della richiesta conforme dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, in applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto sulle spese processuali, ritenendo che il costo del processo fosse assorbito dalla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata delle cartelle relative all'avviso di accertamento, una volta perfezionata con il pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
È richiamato come fonte della disciplina della definizione agevolata che ha inciso sul contenzioso pendente.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono citati ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
Richiamato per le modifiche alla disciplina processuale della trattazione in camera di consiglio.
Cass. n. 24083/2018
Richiamata per affermare che, in presenza di definizione agevolata, il contenuto della definizione assorbe il costo del processo pendente, con conseguente mancata regolazione delle spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata del debito tributario, quando sia documentata l'integrale esecuzione degli adempimenti richiesti, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione.
- In presenza di adesione alla procedura di definizione agevolata e di accordo delle parti sull'intervenuta regolarizzazione, il giudice deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo senza pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
- Quando la definizione agevolata assorbe integralmente il costo del processo, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
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