Cassazione Civile, Ordinanza n. 03142/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da alcuni eredi di una vittima di omicidio nei confronti di più soggetti indicati come eredi del presunto autore del fatto e da una distinta domanda di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata dal de cuius con alcuni familiari come acquirenti. Nel separato giudizio sull’azione risarcitoria, la Corte d’appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva; in parallelo, nel giudizio sulla simulazione, il Tribunale aveva dichiarato la simulazione assoluta dell’atto. Le odierne ricorrenti impugnavano la sentenza d’appello che, nel giudizio riassunto dopo sospensione per pregiudizialità, aveva dichiarato l’estinzione del processo per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine trimestrale decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante a seguito della sua notifica alle parti costituite. Con l’unico motivo di ricorso deducevano violazione degli artt. 297, 325, 326 e 332 c.p.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che il rapporto processuale era scindibile, perché il debito risarcitorio del de cuius si ripartisce tra coeredi senza solidarietà; quindi il termine breve per impugnare e il conseguente giudicato della sentenza pregiudicante non potevano essere considerati unitari per tutte le parti, ma dovevano decorrere dalle singole notifiche, con tempestività della riassunzione eseguita il 17 settembre 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi ai principi di diritto affermati. La Corte ha chiarito che la regola dell’unitarietà del termine breve per impugnare opera solo nelle cause inscindibili o comunque dipendenti, oppure quando vi sia un unico rapporto sostanziale o processuale; invece, nelle cause scindibili si applicano gli artt. 326 e 332 c.p.c. e il termine decorre separatamente per ciascun destinatario della notificazione. Poiché i debiti del de cuius, compresi quelli risarcitori, si ripartiscono tra coeredi in modo parziario ex art. 752 c.c., senza solidarietà, non sussiste litisconsorzio necessario tra gli eredi; ne consegue che, nella fattispecie, la riassunzione non era tardiva rispetto al giudicato formatosi solo per effetto delle notifiche utili a tutte le parti rilevanti. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, utilizzata per censurare la declaratoria di estinzione per tardiva riassunzione.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla sospensione del processo e alla riassunzione dopo la causa pregiudicante.
richiamato dalla parte ricorrente per individuare il termine breve di impugnazione.
la Corte lo richiama per affermare che, nelle cause scindibili, il termine breve decorre in modo autonomo rispetto alle singole notificazioni.
richiamato per escludere l’unitarietà del termine di impugnazione nelle cause scindibili e indipendenti.
la certificazione di cancelleria del passaggio in giudicato ha valore probatorio ma non sostanziale, perché il giudicato deriva ex lege dalla decorrenza dei termini.
norma applicata dalla Corte d’appello per dichiarare l’estinzione del processo per tardiva riassunzione.
base della sospensione necessaria del processo in attesa della definizione della causa pregiudicante.
i debiti ereditari, compresi quelli risarcitori, si ripartiscono tra coeredi parziariamente, senza solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto.
Massime di principio
- La regola dell’unitarietà del termine breve per impugnare nel processo con pluralità di parti opera solo nelle cause inscindibili o dipendenti, o quando il giudizio investa un unico rapporto sostanziale o processuale; nelle cause scindibili, invece, il termine decorre separatamente per ciascuna parte in relazione alla notifica a essa effettuata.
- Quando il credito o debito dedotto in giudizio è frazionabile tra più soggetti, non sorge litisconsorzio necessario e il giudicato non si forma necessariamente in modo unitario rispetto a tutte le parti.
- I debiti del de cuius, anche se risarcitori, si ripartiscono tra coeredi in modo parziario ex art. 752 c.c.; pertanto, l’azione proposta contro gli eredi del responsabile non comporta automaticamente un rapporto inscindibile tra loro.
- La certificazione di cancelleria del passaggio in giudicato ha funzione meramente probatoria: il giudicato si produce per effetto della decorrenza dei termini processuali previsti dalla legge, non per la sola attestazione formale.
- In presenza di sospensione del processo per pregiudizialità, la tempestività della riassunzione va valutata in rapporto al momento in cui il giudicato sulla causa pregiudicante si forma effettivamente rispetto alle parti interessate dal rapporto processuale rilevante.
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