Cassazione Penale, Sentenza n. 10362/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di evasione pronunciata dalla Corte d'appello di Salerno. Il ricorrente propone quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato e al secondo difensore di fiducia (si sostiene che la notifica sia stata effettuata "in proprio" solo all'avvocato De Felice e non sia andata a buon fine al domicilio dell'imputato, con ulteriore rilievo che il verbale indica la detenzione dell'imputato per altra causa e quindi la notifica sarebbe dovuta avvenire presso il luogo di reclusione); (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa) e vizio di motivazione nella sua negazione; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) vizio nella quantificazione della pena (dosimetria). Il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'omessa o non corretta notifica del decreto di citazione per l'appello costituisce, alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, una nullità a regime intermedio (e non una nullità assoluta insanabile) ogni qualvolta esista comunque un atto idoneo ad informare l'imputato; tale nullità è soggetta a sanatoria (art. 184 c.p.p., art. 183 c.p.p.) e doveva essere eccepita tempestivamente dal difensore presente in udienza. Anche la mancata notifica presso il luogo di detenzione (seppur prevista quando risulti lo stato di detenzione) configura nullità a regime intermedio e andava dedotta immediatamente. L'omessa notifica al secondo difensore è stata parimenti qualificata come nullità a regime intermedio e sanata dalla mancata opposizione del difensore comparso. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che non ricorrono i presupposti della particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p., poiché l'imputato si era allontanato notevolmente dal luogo degli arresti domiciliari — in una regione diversa e non confinante — con conseguente maggiore durata e difficoltà di rintraccio, circostanza idonea a escludere la minima offensività. Gli ultimi due motivi sono stati ritenuti infondati in quanto la Corte d'appello ha fornito motivazione, seppur sintetica, idonea a escludere le attenuanti generiche e a giustificare la commisurazione della pena, avendo anche considerato la commissione di altri reati successivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha interpretato che la causa non è applicabile quando l'allontanamento dall'obbligo di custodia è stato di durata e portata tali da rendere difficile il rintraccio (allontanamento in regione diversa e non confinante), escludendo la minima offensività.
art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare alcuni atti al difensore di fiducia. La Corte ha ritenuto che la notifica al difensore "in proprio" può informare effettivamente l'imputato in virtù del rapporto fiduciario, salvo elementi contrari, e che eventuali difformità nelle modalità costituiscono nullità a regime intermedio.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle forme di notificazione. La Corte ha valutato che la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica non è automaticamente insanabile se l'atto è comunque idoneo a trasmettere la conoscenza del procedimento.
Norma che disciplina la nullità assoluta (vocatio in iudicium). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nullità assoluta ex art.179 ricorre solo quando la notifica è del tutto omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto.
Disciplina i termini di rilevabilità delle nullità. La Corte ha ritenuto applicabile il regime di rilevabilità previsto per le nullità di ordine generale e intermedio.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità a regime intermedio; la mancata notifica ad uno dei difensori è stata inquadrata come nullità di tale categoria soggetta a sanatoria.
Prevede la sanatoria speciale per la notificazione degli atti, disponendo l'automatica eliminazione degli effetti dell'omessa notifica ove non tempestivamente eccepita. La Corte ha rilevato che le nullità intermedie dovevano essere dedotte immediatamente e sono state sanate dalla mancata eccezione.
Norme sulle cause generali di sanatoria: la Corte ha richiamato le sanatorie generali ove applicabili.
Regole di deducibilità delle nullità; la Corte ha ricordato che la mancata tempestiva deduzione rileva ai fini della sanatoria.
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020
Norma che consente il trattamento cartolare del procedimento. La Corte ha indicato che il procedimento era trattato in forma cartolare ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- L'omessa o difforme notifica della vocatio in iudicium non sempre determina una nullità assoluta: se l'atto è in concreto idoneo a informare l'imputato, la nullità è di regime intermedio e può essere sanata se non eccepita tempestivamente (art. 184 c.p.p.).
- La consegna di copia del decreto di citazione al difensore di fiducia, anche se diversa dalla notifica al domicilio, è in linea di principio idonea a far conoscere l'atto all'imputato per il rapporto fiduciario e configura, salvo elementi contrari, una nullità sanabile.
- Se risulta lo stato di detenzione dell'imputato, la notifica dovrebbe essere eseguita presso l'istituto di detenzione; tuttavia la mancata notifica nel luogo di detenzione costituisce nullità a regime intermedio che va eccepita tempestivamente.
- L'omessa comunicazione dell'udienza ad uno dei difensori è nullità a regime intermedio (art. 178, lett. c) c.p.p.) e può essere sanata dalla mancata deduzione dell'eccezione da parte del difensore comparso; è onere del difensore presente verificare e sollevare l'eccezione immediatamente.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un'analisi concreta: elementi come la durata dell'allontanamento, la distanza geografica e la difficoltà di rintraccio possono escludere la minima offensività.
- I cumenti di motivazione sintetica non sono di per sé vizi di illegittimità: per censurare l'apprezzamento del giudice occorre dimostrare l'assenza di elementi probatori o un'illogicità palese nella motivazione.
- In casi simili, il difensore che compare ha l'obbligo operativo di controllare la regolarità delle notifiche al co-difensore e, se del caso, rivolgere immediata eccezione in udienza per evitare la sanatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →