Cassazione Civile, Ordinanza n. 35056/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva declinato la competenza e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia originava da domande proposte da una società e dal suo legale rappresentante contro due società e una persona fisica, con chiamata di un terzo, volte ad accertare la liceità delle condotte contestate, l'assenza di contraffazione di brevetti e marchi, l'assenza di concorrenza sleale, nonché a ottenere il risarcimento dei danni da concorrenza sleale e pregiudizio all'immagine commerciale; erano state inizialmente formulate anche domande di nullità dei titoli industriali, poi rinunciate. Le controparti avevano proposto domande riconvenzionali di accertamento della validità dei brevetti e della loro violazione, oltre a inibitoria e risarcimento per contraffazione o violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali e marchi. Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catanzaro, ritenendo che il domicilio eletto dal titolare nei depositi dei titoli industriali radicasse in via esclusiva la competenza ex art. 120 c.p.i. I ricorrenti hanno impugnato tale statuizione con regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c., deducendo l'erronea applicazione dell'art. 120, commi 3, 6 e 6-bis, d.lgs. n. 30/2005, sostenendo che la competenza spettasse invece al Tribunale di Bologna, poiché i fatti lesivi, inclusi quelli di contraffazione e concorrenza sleale, erano avvenuti anche a Modena, nel relativo distretto d'appello.
Norme richiamate
richiamato quale base del regolamento necessario di competenza
richiamato quale base del regolamento necessario di competenza
art. 120 d.lgs. n. 30 del 2005 (c.p.i.)
il foro del domicilio eletto opera come criterio esclusivo solo rispetto ai primi tre fori del comma 2; il foro del luogo di commissione dei fatti lesivi previsto dal comma 6 resta concorrente e può radicare la competenza anche nelle azioni di accertamento negativo e di concorrenza sleale
richiamato per estendere la competenza della sezione specializzata alle domande connesse alla domanda brevettuale
Massime di principio
- In materia di proprietà industriale, il domicilio eletto dal convenuto nella domanda di brevetto o registrazione non esaurisce i criteri di competenza territoriale, ma prevale solo sui fori di residenza, domicilio e dimora previsti dall'art. 120 c.p.i., comma 2.
- Il foro del luogo in cui sono stati commessi i fatti lesivi dedotti dall'attore, previsto dall'art. 120 c.p.i., comma 6, è foro concorrente e resta utilizzabile anche nelle controversie aventi ad oggetto accertamento negativo di contraffazione e concorrenza sleale.
- Quando i fatti di asserita contraffazione o concorrenza sleale sono stati commessi anche nel circondario di una sezione specializzata in materia di impresa, la competenza può essere radicata dinanzi a tale ufficio, con attrazione delle domande connesse secondo i criteri di competenza specializzata.
- L'erronea valorizzazione del solo domicilio eletto del titolare del titolo industriale, senza considerare il foro del locus commissi delicti previsto dal comma 6, determina l'erronea declinatoria di competenza territoriale.
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