Cassazione Civile, Ordinanza n. 27241/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda una villa sita in Noli, pervenuta per testamento al fratello della resistente. In un primo giudizio la resistente aveva chiesto di essere riconosciuta comodataria vita natural durante dell'immobile e la reintegrazione della propria quota di legittima; la domanda di comodato era stata rigettata. Successivamente il proprietario aveva convenuto in giudizio la sorella chiedendo il risarcimento dei danni per l'abusiva detenzione dell'immobile e per il dissesto statico dell'edificio, poi proseguito dall'odierno ricorrente quale unico erede. Il tribunale aveva condannato la resistente al pagamento di una somma per l'occupazione abusiva e di un'ulteriore somma per il danno da rovina dell'immobile. In appello la resistente aveva ottenuto la riduzione dell'importo dovuto per l'occupazione e l'esclusione della propria responsabilità per il dissesto. Con il ricorso per cassazione l'erede del proprietario deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e di documenti, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la revoca del sequestro penale e l'ordinanza sindacale di sgombero, circostanze che avrebbero dimostrato la perdurante disponibilità dell'immobile in capo alla resistente fino al 2012 e la necessità di interventi conservativi già dal 2009; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente collocato solo al 2010 l'emersione della necessità di interventi, mentre le prime fessurazioni e il bisogno di messa in sicurezza sarebbero emersi già nel febbraio 2009; 3) violazione degli artt. 2043, 2055, 2056 e 1227 c.c. per avere escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della resistente nella causazione del danno; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente apparente e contraddittoria, poiché la corte aveva da un lato riconosciuto un obbligo di diligenza in capo all'occupante e dall'altro escluso il nesso eziologico con i danni. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e, quanto al secondo, rivolti contro un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rilevando l'incoerenza della motivazione della corte d'appello nell'escludere ogni responsabilità della resistente pur avendo affermato che su di lei gravava un obbligo di diligenza e che ella non aveva assunto iniziative conservative. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà nuovamente verificare il nesso causale tra la condotta omissiva dell'occupante e il deterioramento dell'immobile, anche ai fini di un eventuale concorso di colpa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha accolto il terzo e il quarto motivo nei termini indicati in motivazione, ritenendo censurabile la decisione della corte territoriale per insufficiente coerenza logica e per errata esclusione di ogni responsabilità, anche concorrente, della resistente nella rovina dell'immobile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana per il danno da condotta omissiva e per la causazione del dissesto dell'immobile.
È invocato per sostenere la possibilità di una responsabilità concorrente nel danno.
È richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno risarcibile nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
È richiamato per la possibile incidenza del concorso del fatto del danneggiato o di una responsabilità concorrente nella causazione del danno.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della motivazione, ritenuta dal ricorrente incomprensibile e contraddittoria.
È richiamato quale vizio processuale dedotto per la motivazione asseritamente nulla.
Massime di principio
- In sede di legittimità il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento trascurato sia decisivo in modo tale da privare di fondamento la ratio decidendi, non essendo sufficiente contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
- La denuncia di omesso esame di elementi istruttori non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti, riservato al giudice di merito.
- L'accertamento del momento in cui sorge la necessità di interventi conservativi su un bene e della relativa gestione di fatto costituisce tipicamente un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Quando il giudice di merito afferma che su chi detiene un bene grava un obbligo di diligenza e, insieme, riconosce l'inerzia del detentore, non può escludere la responsabilità senza una motivazione logicamente coerente sul nesso eziologico tra omissione e danno.
- Nei giudizi risarcitori relativi al deterioramento di un immobile, la verifica della responsabilità può coinvolgere anche una condotta omissiva del detentore, specie se la sua gestione esclusiva del bene si accompagna a un dovere di conservazione.
- La motivazione è viziata quando contiene affermazioni tra loro incompatibili senza spiegazione del percorso logico che consenta di comprendere perché il giudice abbia escluso il collegamento causale tra condotta omissiva e danno.
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