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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00163/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la statuizione di confisca adottata nella sentenza di patteggiamento, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Si contesta che il G.u.p. abbia disposto la confisca dell'intero profitto del reato a ciascun imputato, determinando una duplicazione/treplicazione dell'importo confiscabile rispetto al profitto complessivo effettivo. Si deduce inoltre errore nella quantificazione: non è stata determinata la quota di profitto spettante a ciascun concorrente come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 13783/2025), non sono stati scorporati i valori dei beni già restituiti alla vittima (in particolare l'autovettura), e per uno degli imputati (Nicolini) dagli atti non risulterebbe alcun profitto effettivamente conseguito. Viganò censura, in aggiunta, la mancanza di motivazione sui criteri di quantificazione e di ripartizione adottati.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara i ricorsi ammissibili e fondati con riferimento alla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato. La Corte ha rilevato che il G.u.p. ha illegittimamente duplicato il profitto confiscabile attribuendo a ciascun concorrente l'intero profitto, non ha adeguatamente determinato la quota di ciascun partecipante né motivato eventuale ripartizione, e ha commesso contraddizioni nella determinazione del valore dell'autovettura già restituita. Il resto della sentenza (applicazione della pena concordata e sospensione condizionale) resta confermato; il nuovo giudice dovrà quantificare il profitto confiscabile per ciascun imputato attenendosi ai principi indicati dalla Corte (determinazione del profitto effettivamente conseguito, esclusione di confisca eccedente il vantaggio, ripartizione secondo quote provate o, se impossibile, in parti uguali).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    La sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 444; la confisca disposta non risultava oggetto dell'accordo tra le parti, condizionando così i limiti di impugnabilità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i limiti dell'impugnabilità delle misure di sicurezza e di confisca se concordate: qui la confisca non era parte dell'accordo, dunque i ricorrenti potevano agire nei limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Consente il ricorso per vizio di motivazione: i ricorrenti hanno invocato tale disciplina essendo la confisca non concordata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione della motivazione del ricorso ai fini della decisione della Corte: i motivi sono stati esposti nei limiti richiesti dalla norma

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (contraddittorio scritto)

    Il procedimento si è svolto nel contraddittorio scritto previsto da tale norma

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13783 del 08/04/2025 (giurisprudenza di riferimento sulla confisca per equivalente tra concorrenti)

    Sez. Un. n. 13783 del 08/04/2025

    Principio decisivo: esclusa la responsabilità in solido tra concorrenti, la confisca (anche per equivalente) deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente in misura pari al profitto da lui conseguito; solo se impossibile provare la quota, si procede ad una ripartizione in parti uguali

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin) (on limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento che contenga misure di sicurezza)

    Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019

    Chiarisce i limiti dell'impugnabilità della sentenza di patteggiamento quando la misura (es. sicurezza) è frutto dell'accordo; posto che la confisca non era concordata, i ricorrenti avevano piena legittimazione a sollevare vizio di motivazione

  • art. 644, sesto comma, cod. pen. (riferimento normativo alla confisca del profitto)

    Richiamato nel ragionamento del G.u.p. per la determinazione del profitto confiscabile; la Corte ha invece richiamato la necessità di individuare il profitto effettivo di ciascun concorrente e di escludere i beni già restituiti

Massime di principio

  • La confisca per equivalente non può eccedere il profitto complessivo prodotto dal reato: non è consentita la duplicazione del medesimo profitto imputandolo integralmente a ciascun concorrente
  • Tra concorrenti il principio delle Sezioni Unite (n. 13783/2025) esclude la responsabilità in solido: la confisca deve essere rapportata al profitto effettivamente conseguito da ciascuno; solo se la quota di ciascuno non è provabile, è possibile suddividere il profitto in parti uguali
  • Il giudice deve motivare chiaramente i criteri utilizzati per quantificare e ripartire il profitto confiscabile; l'assenza di motivazione sulla metodologia è vizio rilevante
  • I beni già restituiti alla vittima non devono essere computati nel profitto confiscabile; eventuali valori devono essere detrattti nella quantificazione
  • Se la misura di confisca non è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento, gli imputati possono impugnare la sentenza per vizio di motivazione secondo l'art. 606 c.p.p.; le limitazioni di impugnabilità previste per le misure concordate non si applicano
  • In caso di annullamento parziale (limitato alla confisca), la restante parte della sentenza (pena concordata, benefici) resta efficace e la questione sulla confisca viene rimessa a nuovo giudizio, preferibilmente a diverso magistrato

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