Cassazione Penale, Ordinanza n. 31049/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di una imputata per furto in abitazione aggravato. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, la donna si era impossessata di beni mobili sottraendoli al detentore legittimo dopo essersi introdotta nella dimora della persona offesa, con consenso carpito mediante inganno. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, la ricorrente ha dedotto: 1) l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse il furto in abitazione; 2) il difetto di motivazione sulla sussistenza delle due aggravanti contestate, ma senza sviluppare una puntuale censura di diritto e senza adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui integra il furto in abitazione la condotta di chi si impossessi di beni mobili sottraendoli al legittimo detentore dopo essersi introdotto nella dimora altrui con consenso carpito mediante inganno. Ha inoltre giudicato il secondo motivo intrinsecamente generico, perché privo di una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari richiami alla motivazione impugnata; in ogni caso, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e corretto sulla sussistenza delle aggravanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di impossessamento di beni mobili altrui, commessa dopo essersi introdotti nella dimora della persona offesa con consenso carpito mediante inganno, integra il furto in abitazione.
Sono state ritenute sussistenti le aggravanti contestate; la motivazione della Corte di appello sul punto è stata giudicata congrua e corretta.
È stata ritenuta sussistente l'aggravante contestata; la motivazione della Corte di appello sul punto è stata giudicata congrua e corretta.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di furto in abitazione la sottrazione di beni mobili al legittimo detentore realizzata dopo l'introduzione nella dimora altrui, anche quando il consenso all'ingresso sia stato carpito mediante inganno.
- Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato quando contrasti un orientamento giurisprudenziale già consolidato e coerente con la ricostruzione fattuale accertata nei gradi di merito.
- La censura sulla motivazione relativa alle aggravanti deve essere specifica: occorre indicare puntualmente le ragioni di diritto e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- In sede di legittimità, la conferma di una motivazione di merito congrua e corretta in diritto sulle circostanze aggravanti esclude il vizio dedotto dal ricorrente.
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