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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34869/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo l’originario ricorso contro l’avviso di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione assoggettando a imposta di registro, in misura proporzionale, un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi professionali, sul presupposto che il decreto traesse fondamento da una ricognizione di debito allegata al ricorso e depositata in giudizio. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un parziale annullamento dell’avviso, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione nella parte in cui riteneva tassabile la ricognizione di debito, affermando che il deposito dell’atto in giudizio integrasse un caso d’uso e che l’atto dovesse essere tassato proporzionalmente nella misura dell’1%. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 1988 c.c., 22 e 40, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, e della nota 2, sostenendo che la ricognizione di debito è un atto meramente ricognitivo, privo di contenuto patrimoniale, non produttivo di effetti costitutivi o modificativi del rapporto, idoneo soltanto a invertire l’onere della prova; pertanto, doveva applicarsi la tassa fissa prevista per le scritture prive di contenuto patrimoniale, e non l’imposta proporzionale. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il deposito di un documento a fini probatori nel processo contenzioso non costituisce caso d’uso e la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, se meramente ricognitiva di una situazione debitoria certa, è soggetta a imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito è qualificata come atto meramente ricognitivo, senza effetti costitutivi o modificativi del rapporto obbligatorio, rilevando solo sul piano dell’agevolazione probatoria per il creditore.

  • art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tassazione proporzionale dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla tassazione degli atti soggetti a registrazione e in relazione alla pretesa applicabilità dell’imposta fissa.

  • art. 3 Tariffa, Parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La CTR lo aveva applicato per ritenere dovuta l’imposta proporzionale dell’1% sull’importo indicato nella ricognizione di debito, ma la Corte ha escluso tale soluzione alla luce della natura meramente ricognitiva dell’atto.

  • art. 4 Tariffa, Parte seconda, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È indicato dal ricorrente come la previsione corretta per le scritture prive di contenuto patrimoniale, soggette a imposta fissa in caso d’uso.

  • art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha chiarito che il deposito di un documento in un procedimento contenzioso non integra caso d’uso ai sensi di tale disposizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nelle Sezioni Unite come parametro che esige che l’esercizio del diritto di difesa non sia ostacolato dall’imposizione fiscale sul deposito dell’atto nel processo.

  • art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.

    La Corte lo ha utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, quando abbia contenuto meramente ricognitivo e non costituisca titolo di una prestazione patrimoniale autonoma, non è soggetta a imposta di registro proporzionale in base al solo importo riconosciuto.
  • Il deposito di un documento in un giudizio contenzioso a fini probatori non integra di per sé un caso d’uso ai fini dell’imposta di registro.
  • La ricognizione di debito non crea un nuovo rapporto obbligatorio né modifica la situazione giuridica preesistente: produce soltanto un effetto probatorio, con conseguente inversione dell’onere della prova.
  • Quando la controversia è definita da un principio di diritto già chiarito dalle Sezioni Unite e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto con intervento nomofilattico, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla novità o complessità della questione trattata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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