Cassazione Civile, Ordinanza n. 23474/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un ingegnere chiedeva il pagamento di euro 2.355,31 per prestazioni di calcolo e direzione lavori relative al tetto di un fabbricato di proprietà della controparte sito in Meldola. Il decreto veniva opposto dalla destinataria, che otteneva l’accoglimento dell’opposizione sul rilievo del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Forlì. In appello il Tribunale confermava l’esistenza del giudicato, ritenendo che il credito azionato nel monitorio fosse già stato deciso nella sentenza n. 167/2015 e che, se il professionista riteneva omessa una pronuncia su quella domanda, avrebbe dovuto impugnare quella decisione con appello. Nel ricorso per cassazione il professionista articolava due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la sentenza n. 167/2015 riguardasse prestazioni relative a un immobile diverso, sito in via Mellini, e non quello di Meldola; inoltre lamentava carenza di motivazione. Con il secondo deduceva omesso esame di documenti da cui emergerebbe che le prestazioni compensate riguardavano l’immobile di via Mellini, estraneo al giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il primo motivo era generico perché non indicava specificamente le norme asseritamente violate, in contrasto con l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Dall’altro lato, ha ritenuto che la censura sul giudicato esterno mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento compiuto dal giudice di merito circa l’identità tra il credito azionato e quello già deciso con la sentenza n. 167/2015. Poiché l’apprezzamento dell’esistenza e dell’estensione del giudicato esterno, se adeguatamente motivato, costituisce valutazione di fatto insindacabile in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme di legge asseritamente violate e di confrontarle con la sentenza impugnata; la censura generica è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione del vizio di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle norme violate e del contrasto con la decisione impugnata.
è stata formulata proposta di decisione di inammissibilità in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
è il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che si assume in contrasto con esse.
- L’accertamento dell’esistenza, dell’estensione oggettiva e soggettiva e dell’efficacia del giudicato esterno è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- Chi contesta l’operatività del giudicato esterno deve allegare e rappresentare in modo puntuale il contenuto della precedente decisione, non potendo limitarsi a prospettare una diversa lettura degli atti di causa.
- La deduzione di omesso esame di documenti non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per sovvertire l’apprezzamento del giudice di merito sull’identità del credito già coperto da giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →