Cassazione Penale, Ordinanza n. 14036/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. I motivi dedotti erano due: primo, inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le censure non deducibili in sede di legittimità, rilevando che la motivazione del giudice di merito aveva correttamente escluso sia la particolare tenuità dell'offesa sia la concedibilità delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché non risultavano integrati congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, secondo gli indici desumibili dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo. Ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione la motivazione con cui la Corte di appello aveva negato le attenuanti generiche, perché priva di vizi logici e coerente con le risultanze processuali. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito.
La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la valutazione deve fondarsi sugli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutati ex art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro di valutazione richiamato per apprezzare modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente coerente e immune da vizi.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la verifica congiunta di due requisiti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei due esclude l'applicazione dell'istituto.
- La valutazione della particolare tenuità deve essere compiuta sulla base degli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Quando il giudice di merito motiva in modo coerente e non illogico sul diniego delle attenuanti generiche, tale apprezzamento resta insindacabile in sede di legittimità.
- In cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella mera rivalutazione del giudizio di merito sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto o sulla concessione delle attenuanti generiche, ove la motivazione impugnata sia adeguata e priva di vizi logici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →