Cassazione Penale, Sentenza n. 34779/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento per due motivi: 1) violazione dell'art.129 cod.proc.pen per omissione del necessario riscontro sulla sussistenza delle condizioni che avrebbero consentito il proscioglimento, con conseguente carenza della motivazione; 2) nullita della sentenza perche condannato alle spese a favore della parte civile nonostante la parte civile si sia limitata a produrre conclusioni scritte e la nota spese senza effettiva partecipazione al processo, deducendo l'assenza di un reale contraddittorio e la violazione del principio di soccombenza ex art.541 cod.proc.pen.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile perche l'omissione della motivazione sulla insussistenza delle condizioni di proscioglimento non e piu sindacabile in cassazione nelle sentenze di patteggiamento in base all'intervento della legge 23 giugno 2017 n.103 e al combinato disposto degli artt. 444 e 448 cod.proc.pen.; il sindacato in legittimita deve privilegiare il consenso dell'imputato e non l'analisi della motivazione sul merito. Secondo motivo: manifestamente infondato; la condanna alle spese a favore della parte civile e conforme a legge quando, in presenza di accordo delle parti sulla pena, la parte civile abbia depositato conclusioni e nota spese ai sensi dell'art.444 comma 2 ultimo periodo cod.proc.pen. In conseguenza la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese della parte civile liquidate nel giudizio di legittimita.
Norme richiamate
Il giudice che approva il patteggiamento deve accertare l'assenza di cause di proscioglimento e, se c'e accordo delle parti sulla pena, deve emettere anche la statuizione sulla rifusione delle spese a favore della parte civile quando questa ha depositato conclusioni e nota spese
comma 2bis (introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n.103)
Limita i motivi di cassazione contro la sentenza di patteggiamento consentendo il ricorso solo per vizi relativi alla volonta dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita della pena o della misura di sicurezza, escludendo il sindacato sulla motivazione relativa al proscioglimento
Indica le cause di proscioglimento che il giudice deve valutare; tuttavia, dopo le modifiche normative, l'omissione di motivazione su tali cause nelle sentenze di patteggiamento non e piu censurabile in cassazione
Norme sostanziali in relazione al reato per il quale e stato patteggiato Mellino; la sentenza di merito ha applicato la pena in relazione a tali disposizioni
Principio della soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio; richiamato dal ricorrente ma la Corte osserva che la semplice partecipazione tramite depositi scritti puo essere sufficiente in caso di patteggiamento e accordo tra le parti
Riforma che ha introdotto l'art. 448 comma 2bis e ha ridotto l'impugnabilita delle sentenze di patteggiamento rispetto ad alcune censure, privilegiando il consenso dell'imputato
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n.186
Richiamata in tema di condanna alle spese per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita e per giustificare l'entita dell'ammenda fissata
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento e impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente ammessi dall'art. 448 comma 2bis: volonta dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalita della pena
- L'omissione della motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. nelle sentenze di patteggiamento non e piu sindacabile in cassazione dopo la riforma del 2017
- La condanna alla rifusione delle spese della parte civile in una sentenza di patteggiamento e legittima quando la parte civile abbia depositato conclusioni e nota spese e vi sia accordo delle parti sulla pena, essendo questione del tutto estranea ai limiti di impugnabilita posti dall'art. 448
- Per contestare con successo la condanna alle spese della parte civile e necessario censurare la legittimita della costituzione della parte civile o la regolarita e congruita della somma liquidata, non la mera partecipazione materiale al processo
- Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile puo comportare condanna alle spese di costituzione e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle Ammende se non sussistono elementi che attestino la totale mancanza di colpa nel proporre il gravame
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