Ordinanza n. 120/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del provvedimento del 19.12.2025 con il quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Salerno ha rigettato l’istanza di accesso agli atti prot. n. 8445 del 25/11/2025 presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 dal ricorrente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta con pec inviata in data 25/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti adottato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Salerno
Esito
La controversia
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta ha impugnato il provvedimento del 19 dicembre 2025 con cui il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Salerno ha rigettato l'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Un controinteressato ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Campania sedente nel capoluogo regionale, deducendo che il provvedimento impugnato era stato adottato da un'amministrazione avente sede in Salerno. L'eccezione è stata proposta tempestivamente, nell'ultimo giorno utile previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a., termine dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza e ha attribuito il ricorso alla Sezione distaccata di Salerno del TAR Campania. La decisione si fonda sull'art. 47 c.p.a., che distribuisce le controversie tra il tribunale regionale e le sezioni distaccate secondo i criteri dell'art. 13 c.p.a. Il criterio principale applicabile è quello della sede dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato: poiché il diniego è stato emanato dal Consorzio A.S.I. della Provincia di Salerno, la competenza spetta alla Sezione distaccata di Salerno. Il criterio della localizzazione degli effetti diretti non conduce a una diversa soluzione, perché gli effetti del diniego, consistenti negli eventuali obblighi di ostensione documentale, si radicano primariamente nell'ambito territoriale della Sezione distaccata. Il giudizio non è stato definito nel merito e la Segreteria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale oggetto del diniego impugnato.
art. 13 c.p.a.
Il criterio della sede dell'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato radica la competenza territoriale; il criterio della localizzazione degli effetti diretti non conduce a una diversa soluzione nel caso concreto.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR regionale e le sezioni distaccate secondo i criteri dell'art. 13 c.p.a.; l'eccezione di incompetenza è stata ritenuta tempestiva.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Determina il dimezzamento del termine processuale applicabile alla controversia in materia di accesso.
Massime di principio
- Nelle controversie di competenza tra la sede centrale del TAR regionale e una sezione distaccata, la competenza si determina secondo i criteri dell'art. 13 c.p.a., richiamati dall'art. 47 c.p.a.
- Per l'impugnazione di un diniego di accesso documentale, la competenza territoriale spetta alla sezione distaccata corrispondente alla sede dell'amministrazione che ha adottato il diniego, quando tale criterio individua univocamente il foro competente.
- La localizzazione degli effetti diretti del diniego di accesso non prevale sul criterio della sede dell'amministrazione quando gli obblighi di ostensione documentale si radicano primariamente nel territorio della sezione distaccata competente.
- Nel rito in materia di accesso, il termine per la proposizione dell'eccezione di incompetenza è dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; l'eccezione depositata entro l'ultimo giorno utile è tempestiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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