Cassazione Penale, Ordinanza n. 03975/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla mancanza di specificità dei motivi, desunta dalla loro mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e dalla mera reiterazione delle censure già esaminate in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per danneggiamento aggravato e ricettazione. Con il ricorso ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità per i reati di cui agli artt. 635, comma 1, n. 1, e 648 c.p., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., nonché la ritenuta conformità della sentenza ai requisiti di motivazione previsti dagli artt. 546 c.p.p. e 125 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente la pedissequa riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente respinte dalla Corte territoriale; ha quindi ritenuto tali censure non specifiche e solo apparenti, perché prive di una effettiva correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base del giudizio di responsabilità per il danneggiamento aggravato contestato all'imputato.
norma incriminatrice richiamata come base del giudizio di responsabilità per ricettazione; la Corte richiama la contestazione secondo cui l'imputato avrebbe consapevolmente utilizzato un'autovettura di provenienza illecita.
aggravante ritenuta integrata perché il fatto ha riguardato beni esposti alla pubblica fede, come autovetture parcheggiate su strada pubblica e strutture pubbliche.
norma invocata dal ricorrente per lamentare la mancanza dei requisiti prescritti della motivazione della sentenza.
norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, se già disattese con motivazione puntuale, integra un motivo soltanto apparente e quindi inammissibile.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre quando l'impugnazione non si confronta effettivamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito, ma si limita a reiterare critiche già esaminate.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando prevista dalla legge processuale.
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