Cassazione Penale, Ordinanza n. 04998/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. I motivi dedotti erano due: in primo luogo, si lamentava l'omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che la situazione di difficoltà economica avrebbe dovuto escludere l'antigiuridicità della condotta; in secondo luogo, si contestava il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto sfavorevole, chiedendo in sostanza una diversa valutazione del bilanciamento e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, in tema di furto di energia elettrica, la mera difficoltà economica non integra lo stato di necessità perché non sussiste la necessità imperiosa e cogente richiesta dall'art. 54 c.p., essendo i bisogni primari comunque tutelabili tramite i servizi di assistenza sociale. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il giudizio di equivalenza tra circostanze appartiene al merito ed è sindacabile solo in presenza di arbitrio o illogicità manifesta, evenienze qui escluse da una motivazione ritenuta sufficiente. Il motivo è stato anche giudicato generico per mancata specificazione degli elementi posti a fondamento della censura. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del reato di furto oggetto della condanna confermata.
Richiamato per qualificare il furto come pluriaggravato.
La scriminante dello stato di necessità non è applicabile quando la condotta è giustificata solo da difficoltà economica e i bisogni primari possono essere soddisfatti tramite l'assistenza sociale.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi a sostegno della censura; la mera contestazione generica della motivazione non consente il sindacato di legittimità.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non può essere invocato per giustificare un furto quando la ragione addotta è una mera difficoltà economica, se non risulta una necessità grave, attuale e non altrimenti evitabile.
- In tema di furti di energia elettrica, la possibilità di accedere agli strumenti di assistenza sociale esclude, di regola, la configurabilità della situazione di necessità imperiosa richiesta dall'art. 54 c.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura contro la motivazione è generica e non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la doglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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