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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41702/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15/04/2025 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze del 21/09/2015 e del 13/01/2020. La revoca si fonda sulla commissione di un nuovo reato giudicato con sentenza del 06/05/2024 intervenuto nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 13/01/2020 (art.168 comma 1 n.1 c.p.). Il ricorrente contesta in particolare la revoca anche della "prima" pena sospesa (21/09/2015), sostenendo che il nuovo reato è avvenuto oltre i cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza e che la seconda sentenza, pur a pena sospesa, aveva espressamente motivato il mantenimento del beneficio; inoltre lamenta che, se del caso, la pubblica accusa avrebbe dovuto impugnare la seconda sentenza, cosa che non è avvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha riaffermato il principio di diritto consolidato secondo cui la disciplina relativa agli effetti tra pene sospese richiede che, per escludere la revoca retroattiva della prima sospensione, la seconda sospensione non sia essa stessa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva; in sostanza la revoca della 'seconda' pena sospesa può determinare analogo effetto sulla 'prima'. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen., comma 1, n.1

    Norma invocata per giustificare la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette altro reato entro il termine previsto (cinque anni) decorrente dal passaggio in giudicato; applicata per la revoca della seconda pena sospesa a seguito del reato del 06/05/2024

  • art. 164 cod. pen., ultimo comma

    Richiamato nel ragionamento del Collegio: l'ultima parte dell'art.164 è rilevante solo quando sussistono due condanne entrambe a pena sospesa; non opera per giustificare effetti tra condanne se la seconda è suscettibile di revoca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per il ricorso manifestamente infondato; applicata per irrogare la somma di euro 3000 al ricorrente

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 21300 del 13/07/2016 (Rv 270576)

    Precedente richiamato che delimita il principio secondo cui la revoca di una sospensione non può incidere sulla precedente se la seconda non è anch'essa soggetta a revoca; il Collegio conferma e dà continuità a tale orientamento

Massime di principio

  • Se ci sono più condanne con pena condizionalmente sospesa, la revoca della sospensione disposta per una condanna successiva può produrre effetti anche sulle precedenti quando la seconda è essa stessa soggetta a revoca per reati sopravvenuti.
  • Il termine di cinque anni rilevante per la revoca della sospensione si calcola rispetto al passaggio in giudicato della specifica sentenza: per ogni sospensione va verificato il periodo decorso dalla sua definitiva entrata in vigore.
  • Il fatto che una sentenza successiva abbia "espressamente motivato" il mantenimento del beneficio non esclude la possibilità che una successiva commissione di reati determini la revoca complessiva secondo le regole sugli effetti tra pene sospese.
  • La pubblica accusa può impugnare decisioni favorevoli (mantenimento del beneficio) quando ritiene illegittima la concessione; la mancata impugnazione non impedisce però che una successiva condanna determini effetti di revoca previsti dalla legge.
  • I ricorsi per cassazione ritenuti manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; quindi valutare la fondatezza del motivo prima di impugnare.

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