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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34850/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato la sua domanda di pagamento della provvigione per attività di mediazione. Ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c. e principio tantum devolutum quantum appellatum, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe violato il giudicato interno non tenendo conto dell'affermazione del Tribunale secondo cui la proposta d'acquisto del terzo (Matteo Billè) era stata portata a conoscenza del convenuto; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1754, 1755 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che il diritto alla provvigione sorge al momento in cui il mediatore mette in contatto le parti (anche mediante proposta o 'preliminare di preliminare') e che non era necessaria la sottoscrizione di un contratto preliminare definitivo tra proprietario e acquirente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: le affermazioni del Tribunale erano parte della ricostruzione fattuale e non costituivano un capo autonomo di decisione suscettibile di giudicato interno; inoltre il giudice d'appello, investito dall'impugnazione della ricorrente, poteva rivedere le emergenze istruttorie nel rispetto dei limiti del devolutum. Sul secondo motivo ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione nasce solo se, per effetto del suo intervento, si è effettivamente concluso l'affare o si sia costituito un vincolo giuridico idoneo a far sorgere l'azione per l'esecuzione specifica (art. 2932 c.c.) o per il risarcimento del danno; non è sufficiente la mera sottoscrizione di una proposta irrevocabile o un accordo parziale (preliminare di preliminare). Nel caso di specie non risultò stipulato alcun contratto preliminare tra Piccolini e Billè, perciò la pretesa provvigione è stata negata. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.200,00 euro oltre 15% forfettario e accessori di legge; è altresì resa l'attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 e richiamata la possibile maggiore contribuzione unificata se dovuta.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del giudicato interno; la Corte ha però distinto tra capi autonomi di decisione (suscettibili di giudicato) e semplici argomentazioni o fatti storici, escludendo che l'affermazione del Tribunale fosse autonoma e dunque vincolante.

  • art. 342 c.p.c.

    Centrale nella censura sulla violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum; la Corte ha ritenuto legittima la revisione delle emergenze istruttorie da parte del giudice d'appello investito da appello principale che mira all'accoglimento della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione delle norme sul giudicato; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile/infondato per le ragioni sostanziali esposte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamata per la doglianza sulla violazione di norme sostanziali (c.c.); la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il diritto alla provvigione richiede la conclusione dell'affare o la costituzione di un vincolo giuridico esecutivo.

  • artt. 1362 e 1366 c.c.

    Norme sullo stato giuridico del consenso e sugli effetti delle dichiarazioni negoziali; richiamate dalla ricorrente per sostenere che l'accordo raggiunto dalle parti sarebbe sufficiente, ma la Corte ha ritenuto che non bastino intese parziali o proposte non idonee a creare un vincolo esecutivo.

  • artt. 1754 e 1755 c.c.

    Norme che regolano la mediazione e la provvigione: la Cassazione interpreta l'art. 1755 c.c. nel senso che il diritto alla provvigione nasce quando l'affare si è concluso per effetto dell'intervento del mediatore; non è sufficiente la mera proposta o l'accordo preliminare non vincolante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto violata l'autonomia valutativa del giudice del merito nei limiti del devolutum.

  • art. 2932 c.c.

    Citato come parametro per valutare quando si è formato un vincolo giuridico tale da consentire l'azione per l'esecuzione specifica; la Corte richiede un vincolo idoneo a far sorgere l'azione ex art. 2932 perché si configuri la conclusione dell'affare ai fini della provvigione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma amministrativa sulle spese di giustizia; la Corte ha disposto l'attestazione prevista e richiamato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamata insieme al D.P.R. n.115/2002 per la disciplina del contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il mediatore ha diritto alla provvigione solo se, per effetto del suo intervento, l'affare si è effettivamente concluso o si è costituito un vincolo giuridico tale da consentire l'azione per l'esecuzione specifica (art. 2932 c.c.) o il risarcimento del danno per mancata conclusione.
  • La mera formulazione o accettazione di una proposta, o un accordo parziale qualificabile come 'preliminare di preliminare', non sono in genere sufficienti a far sorgere il diritto alla provvigione.
  • È essenziale documentare in modo chiaro la trasmissione di proposte/accettazioni al cliente (prova della conoscenza da parte del proprietario) e, se possibile, ottenere accordi scritti o mandati che chiariscano il momento e la natura dell'incarico di mediazione.
  • Il giudice d'appello, investito da un appello principale volto all'accoglimento della domanda, può rinnovare la valutazione delle prove e sostituire la motivazione del primo giudice entro i limiti del devolutum; il giudicato interno sussiste solo per capi decisionali autonomi.
  • Per evitare contestazioni, il mediatore dovrebbe cercare di produrre elementi che dimostrino la formazione di un vincolo giuridico esecutivo (es. preliminare sottoscritto, proposta irrevocabile comunicata e accettata con effetti vincolanti), oppure prevedere clausole contrattuali che regolino il riconoscimento della provvigione anche in caso di mancata conclusione dovuta al cliente.
  • In caso di controversia, chi invoca il diritto alla provvigione ha l'onere di provare non solo l'incontro tra le parti, ma anche la sussistenza di effetti negoziali idonei a qualificare l'affare come concluso o giuridicamente vincolante.

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