Sentenza del 11/02/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Notificazioni - Ricevuta rilasciata dal gestore di pec - Prova di avvenuta notifica al destinatario - Legittimità Onere di disconoscimento della copia fotostatica durante la prima udienza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta validamente comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC. La contestazione della copia fotostatica non autenticata è soggetta a un onere di disconoscimento tempestivo, specifico e inequivoco, da esercitare almeno alla prima udienza. In mancanza, la copia acquista efficacia probatoria nei confronti della parte che non l'ha contestata correttamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'idoneità della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario a provare l'avvenuta notifica, nonché l'efficacia probatoria di una copia fotostatica non autenticata. È stato affermato che la ricevuta dimostra, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella PEC del destinatario. Inoltre, la copia fotostatica si considera riconosciuta se la parte contro cui è prodotta non la disconosce in modo specifico e non equivoco già alla prima udienza.
Norme richiamate
Art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992
Richiamato nell'ambito della disciplina degli atti impugnabili e del processo tributario, nel quale la prova della notificazione può essere fornita mediante documentazione informatica idonea.
Art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 601/1973
Richiamato come disposizione applicabile alla fattispecie sostanziale oggetto del giudizio, secondo quanto indicato nel testo della decisione.
La copia fotostatica ha la stessa efficacia dell'originale se la conformità non viene contestata specificamente; il disconoscimento deve essere tempestivo, chiaro e inequivoco, in particolare già alla prima udienza.
Massime di principio
- La ricevuta di avvenuta consegna PEC costituisce, di regola, prova dell'arrivo del messaggio nella casella del destinatario, anche se non dimostra necessariamente che il destinatario abbia letto il contenuto.
- Chi contesta una copia fotostatica prodotta in giudizio deve farlo in modo specifico e inequivoco, indicando concretamente cosa viene disconosciuto; una contestazione generica può essere inefficace.
- Il disconoscimento deve essere effettuato tempestivamente, normalmente alla prima udienza utile; la mancata contestazione può comportare il riconoscimento della conformità della copia all'originale.
- Per contestare efficacemente una notifica PEC è opportuno verificare la validità tecnica delle ricevute, l'indirizzo del destinatario, la data e l'ora di consegna, l'integrità degli allegati e l'eventuale esistenza di una prova contraria.
- La parte che intende contestare la notifica o i documenti informatici deve formulare eccezioni puntuali e documentate, non limitandosi ad affermare genericamente di non aver ricevuto l'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2019Sentenza del 11/02/2019 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 11 feb 2019Sentenza del 11/02/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 11 feb 2019Sentenza del 11/02/2019 n. 234 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 11 feb 2019Sentenza del 11/02/2019 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 feb 2019Sentenza del 11/02/2019 n. 595 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 11 feb 2019Sentenza del 11/02/2019 n. 1610 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →