Sentenza del 11/02/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Operazioni inesistenti ai fini IVA - Società emittente "cartiera" - onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'Ufficio contestava la deduzione di costi per 40.550,00 euro e la detrazione IVA derivanti da fatture emesse dalla ditta individuale "G. C. di C. G.", ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La contestazione si fondava sulle risultanze del verbale della Guardia di Finanza e su molteplici elementi indiziari convergenti, tra cui l'assenza, in capo all'emittente, di dipendenti, fornitori, attrezzature, materie prime, locali e mezzi di trasporto adeguati, la genericità delle fatture, la mancata prova dei pagamenti, la non riconducibilità alla ditta dei contratti e delle pratiche amministrative prodotte e le dichiarazioni dello stesso emittente circa l'emissione di fatture inesistenti. Secondo la Commissione, una volta forniti tali indizi dall'Amministrazione, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione o del costo, onere che non è stato assolto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato legittimo e fondato l'avviso di accertamento n. TC301T502123/2013 relativo all'anno 2007. È stata ritenuta sufficiente la prova indiziaria dell'inesistenza delle operazioni, senza necessità di una prova certa e diretta da parte dell'Ufficio. Il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'effettività delle prestazioni o dei pagamenti, limitandosi anche a richiamare una sentenza penale di assoluzione, ritenuta non decisiva perché emessa per insufficienza di prove e relativa a profili diversi da quelli tributari. M. C. M. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza; il contribuente, risultato soccombente in entrambi i gradi, è stato condannato a rifondere le spese.
Art. 118, commi 1 e 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione della sentenza è redatta secondo le forme previste dalla norma.
Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2018, n. 11873
In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
L'Ufficio deve prima fornire elementi probatori, anche presuntivi, idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni; dopo tale dimostrazione, il contribuente deve provare concretamente la realtà delle prestazioni e la legittimità della detrazione o del costo. La mera regolarità formale delle fatture e della contabilità non è sufficiente.
Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2015, n. 428
Richiamata quale precedente sul riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di fatture relative a operazioni inesistenti.
Cass. civ., sez. VI, 14 settembre 2016, n. 18118
Richiamata per il principio secondo cui le scritture contabili e i pagamenti formalmente documentati, essendo facilmente falsificabili, non bastano da soli a dimostrare l'effettività delle operazioni.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta e assoluta: è sufficiente un quadro di elementi indiziari gravi, precisi e convergenti, come l'assenza di struttura organizzativa, personale, mezzi, fornitori o capacità operativa dell'emittente.
- Quando l'Ufficio supera la soglia minima di prova dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni e la legittima origine della detrazione o del costo.
- La fattura, la registrazione contabile e il pagamento, soprattutto se effettuato in contanti, non costituiscono da soli prova sufficiente dell'operazione: è necessario disporre di documentazione sostanziale, coerente e verificabile, come contratti, ordini, rapporti di lavoro, documenti di consegna, stati di avanzamento, corrispondenza commerciale e tracciabilità dei pagamenti.
- La qualifica del fornitore come possibile "cartiera" può derivare dalla sua incapacità concreta di svolgere i lavori o servizi fatturati, valutata in base alle risorse umane, strumentali, finanziarie e logistiche disponibili.
- Un'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: i procedimenti penale e tributario hanno regole probatorie e oggetti diversi, soprattutto quando l'assoluzione dipende dall'insufficienza della prova penale.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare e produrre prove sostanziali dell'operazione e della sua concreta esecuzione, non limitandosi alla documentazione fiscale formale.
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