Sentenza del 11/02/2019 n. 234 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imposte ipotecarie e catastali - Costituzione di beni in trust - Applicazione imposta in misura proporzionale - Sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché fissa, in relazione alla costituzione di beni nel trust "S.". L'Ufficio ha sostenuto che la costituzione del trust determina un vincolo di destinazione e la segregazione patrimoniale dei beni, con conseguente applicazione dell'imposizione proporzionale. I contribuenti hanno contestato tale pretesa, sostenendo che il trust attribuisce al trustee una titolarità meramente formale e non produce un immediato effetto traslativo o un arricchimento patrimoniale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della signora E. per difetto di legittimazione attiva, ma aveva accolto il ricorso del trust. In appello, la Commissione ha riformato la decisione, accogliendo il gravame dell'Ufficio e dichiarando legittimo l'avviso di liquidazione. Secondo il Collegio, la segregazione patrimoniale e il vincolo di destinazione costituiscono effetti tipici e autonomamente rilevanti del trust ai fini fiscali, indipendentemente dall'arricchimento del beneficiario o dall'effettivo trasferimento della proprietà. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 47, decreto-legge 262/2006, convertito dalla legge 286/2006
Il trust viene ricondotto alla categoria dei vincoli di destinazione ai quali sono riconducibili quei negozi giuridici in virtù dei quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.
La Commissione interpreta la norma nel senso che la costituzione del trust e del relativo vincolo di destinazione costituisce un autonomo presupposto impositivo. L'imposta proporzionale può quindi essere applicata per il solo effetto segregativo e limitativo della disponibilità dei beni, senza necessità di dimostrare un arricchimento patrimoniale immediato o un definitivo trasferimento della proprietà.
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
Gli oneri fiscali relativi alla costituzione del vincolo di destinazione sono parametrati ai criteri previsti per l'imposta sulle successioni e donazioni, secondo l'impostazione adottata dalla Commissione.
Massime di principio
- Secondo l'orientamento espresso dalla sentenza, la costituzione di un trust con beni immobili può integrare autonomamente un vincolo di destinazione fiscalmente rilevante, anche quando il trustee acquisisce soltanto una titolarità formale.
- Per applicare l'imposizione proporzionale non è necessariamente richiesta la prova di un arricchimento immediato del trustee o del beneficiario: è sufficiente, secondo questa interpretazione, l'effetto di segregazione e di limitazione della disponibilità dei beni.
- In situazioni analoghe, occorre verificare la data dell'atto, la struttura concreta del trust, gli effetti di segregazione patrimoniale e l'orientamento giurisprudenziale applicabile, poiché la materia è stata caratterizzata da pronunce non uniformi.
- La legittimazione a impugnare l'avviso di liquidazione spetta, in linea generale, al soggetto cui l'atto è direttamente intestato o che è destinatario della pretesa fiscale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando sussistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla tassazione dei trust.
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