Sentenza del 11/02/2019 n. 595 - Comm. Trib. Prov. Caserta
ACCERTAMENTO - ATTIVITA' - Termini di decadenza - Raddoppio per ipotesi di reato - Inapplicabilità nel caso di infedele patrocinio del consulente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell’accertamento tributario notificato oltre il termine ordinario di decadenza. Secondo l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabile prima della modifica introdotta dal D.L. n. 223/2006, l’atto impositivo doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L’Amministrazione aveva applicato il raddoppio dei termini previsto in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale. Tuttavia, i fatti penalmente rilevanti erano stati commessi dal consulente infedele e non dal contribuente, che ne era la vittima.
La decisione
La sentenza ha escluso l’applicabilità del raddoppio dei termini nei confronti del contribuente vittima dell’illecito commesso dal consulente. Anche se la disciplina del raddoppio era vigente al momento dell’accertamento, essa non poteva legittimare l’estensione del termine decadenziale ordinario in assenza di una condotta penalmente rilevante imputabile al contribuente. L’accertamento, se notificato oltre il termine ordinario quinquennale, deve quindi ritenersi tardivo e decaduto.
Norme richiamate
Articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973
L’atto impositivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nella versione anteriore alla modifica del 2006, la norma stabiliva il termine ordinario quinquennale per la notifica degli accertamenti. Il raddoppio del termine presupponeva una violazione penalmente rilevante riferibile al contribuente, non semplicemente l’esistenza di fatti illeciti commessi da un suo consulente.
Articolo 37, comma 24, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006
Previsione del raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale.
La disciplina del raddoppio non può essere applicata nei confronti del contribuente che sia estraneo all’illecito penale e ne sia vittima, anche quando la norma risulti vigente al momento dell’accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a una violazione penale richiede, in linea generale, una condotta penalmente rilevante riconducibile al contribuente o comunque una sua responsabilità nella violazione.
- L’illecito commesso autonomamente da un consulente o intermediario non consente automaticamente all’Amministrazione di raddoppiare i termini nei confronti del contribuente, soprattutto quando quest’ultimo risulti vittima e non autore della condotta.
- Per verificare la tempestività di un accertamento occorre individuare la versione normativa applicabile, calcolare il termine ordinario e accertare se sussistano concretamente i presupposti per il raddoppio.
- La mera presenza di un fatto potenzialmente penalmente rilevante non è sufficiente: deve essere valutato il collegamento tra tale fatto, il contribuente e l’obbligo di denuncia penale.
- Quando l’accertamento è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio è fondato esclusivamente su condotte del consulente, il contribuente può contestare la decadenza dell’Amministrazione.
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