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Sentenza

Sentenza del 11/02/2019 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Fondazione bancaria - ente non commerciale - art. 6 d.P.R. 601/73 - applicazione - non è possibile - primazia dell'attività commerciale - gestione della banca - si presume.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto della Fondazione bancaria all'agevolazione prevista dall'art. 6 del d.P.R. 601/1973 e ai conseguenti rimborsi IRPEG relativi agli esercizi 1996/1997 e 1997/1998, sostenendo che la Fondazione svolgesse, in ragione della rilevante partecipazione nella banca conferitaria e dei poteri statutari di nomina e indirizzo, un'attività commerciale di gestione e governo della partecipazione bancaria. La Fondazione sosteneva invece di avere finalità esclusivamente o prevalentemente sociali e culturali e di essersi limitata a percepire dividendi da destinare a iniziative solidaristiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. È stata negata l'applicazione dell'agevolazione fiscale dell'art. 6 del d.P.R. 601/1973 e, conseguentemente, è stato escluso il diritto della Fondazione ai rimborsi richiesti, pari complessivamente a circa 1.482.949,69 euro. Il giudice ha ritenuto operante la presunzione di attività commerciale derivante dalla partecipazione bancaria e non sufficientemente dimostrata dalla Fondazione la prevalenza dell'attività sociale e culturale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 d.P.R. 601/1973

    Riduzione a metà dell'aliquota IRPEG per determinati enti e istituti di interesse generale aventi finalità specifiche, tra cui quelle culturali e sociali.

    La norma è agevolativa ed eccezionale; non può essere applicata in via analogica o estensiva a fondazioni bancarie che svolgano prevalentemente attività di gestione e governo di partecipazioni bancarie.

  • Art. 4 d.P.R. 633/1972

    Il possesso e la gestione di partecipazioni possono integrare attività commerciale ai fini tributari, soprattutto quando la partecipazione consente un'influenza sull'attività dell'impresa partecipata.

  • Art. 12 d.lgs. 153/1999

    La disciplina di riforma delle fondazioni bancarie ha riconosciuto, al ricorrere delle condizioni previste, la qualifica di fondazione privata e il regime degli enti non commerciali, ma tale disciplina non è stata ritenuta retroattiva per i periodi d'imposta anteriori.

  • Art. 2697 c.c.

    Spettava alla Fondazione, che intendeva superare la presunzione di commercialità, provare di avere svolto in concreto e per gli anni interessati un'attività esclusiva o prevalente di promozione sociale e culturale.

  • Art. 12 disposizioni sulla legge in generale

    È stato richiamato in relazione ai limiti dell'interpretazione estensiva o analogica delle norme tributarie agevolative.

  • Art. 360 c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia per denunciare violazioni di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla costituzione delle parti nel giudizio tributario di rinvio.

  • Art. 4 dello statuto della Fondazione

    La previsione di destinare una quota degli utili a una riserva per eventuali aumenti di capitale della banca è stata considerata indice di gestione attiva e conservazione strategica della partecipazione bancaria.

  • Art. 12, n. 13, dello statuto della Fondazione

    La Fondazione può "deliberare sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di Società ed Enti a cui la Fondazione è chiamata a provvedere".

    Il potere di designare amministratori e sindaci è stato ritenuto indicativo di un possibile intervento nell'amministrazione e nella gestione dell'ente creditizio partecipato.

Massime di principio

  • Per una fondazione bancaria, la finalità non lucrativa prevista dallo statuto e la destinazione benefica dei dividendi non sono sufficienti, da sole, a ottenere un'agevolazione fiscale riservata agli enti non commerciali o agli enti con finalità sociali e culturali.
  • Quando la partecipazione nella banca è significativa o attribuisce poteri di influenza, indirizzo, nomina o controllo, può presumersi lo svolgimento di un'attività commerciale di gestione della partecipazione bancaria.
  • La presunzione può essere superata solo fornendo una prova concreta, riferita allo specifico periodo d'imposta, dell'attività esclusiva o prevalente di promozione sociale e culturale. Non basta dimostrare che la maggior parte dei dividendi sia stata successivamente erogata per beneficenza.
  • La destinazione di utili a riserve finalizzate a sostenere aumenti di capitale della banca, così come i poteri di nomina degli organi sociali, costituisce un forte indice di gestione attiva della partecipazione e di prevalenza dell'obiettivo economico-commerciale.
  • Nel giudizio di rinvio non è normalmente possibile introdurre nuove domande, eccezioni o prove: il giudice deve riesaminare la controversia sulla base del materiale già acquisito, nei limiti indicati dalla sentenza di cassazione.
  • Le agevolazioni fiscali eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a soggetti o situazioni non espressamente ricompresi nella disposizione.

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