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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18539/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che le aveva applicato 2 anni di reclusione per il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e aveva disposto la confisca per equivalente di euro 240.000,00. Il primo motivo dedotto era la violazione di legge: si contestava l'applicabilità della confisca per equivalente nel caso di patteggiamento, sostenendo che la confisca sarebbe una misura di sicurezza inapplicabile al rito del patteggiamento salvo la confisca obbligatoria ex art. 240 c.p.; il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per non aver il giudice spiegato perché non si era proceduto alla confisca diretta, dato che la somma di euro 240.000,00 costituirebbe il profitto concreto del reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso (la confisca è estranea all'accordo ex art. 444 c.p.p.) e nel merito ha confermato la legittimità della confisca per equivalente: il reato di cui all'art. 640-bis rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 640-quater e dell'art. 322-ter c.p., che prevedono la confisca del profitto o del prezzo del reato anche quando sia stata applicata la pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). La giurisprudenza citata consente la confisca per equivalente anche in sede esecutiva. Quanto all'alternativa della confisca diretta, il giudice ha motivato che la ricorrente aveva trasformato il profitto originario (crediti fittizi) in denaro attraverso operazioni presso Poste Italiane, rendendo impossibile l'aggressione diretta dell'oggetto originario; pertanto la confisca per equivalente è appropriata. Non viene riscontrato vizio di motivazione. Condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la truffa in danno dello Stato/ente e integra il tipo di reato per il quale è prevista l'azione di confisca del profitto; è il reato contestato alla ricorrente.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Collega il reato di cui all'art. 640-bis alle disposizioni sulla confisca previste dall'art. 322-ter, estendendo l'obbligo di confisca del profitto/prezzo del reato.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo del reato; consente la confisca diretta o per equivalente anche quando la pena sia stata applicata con patteggiamento.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina l'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza rileva che la confisca è estranea all'accordo e pertanto ancorabile alla normativa speciale sulla confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma citata dalla ricorrente come riferimento alla confisca obbligatoria; il collegio ha ritenuto invece applicabile la confisca ai sensi di art. 322-ter e correlati.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza come norma che consente, in sede di esecuzione, di disporre la confisca per equivalente qualora la sentenza irrevocabile non abbia provveduto alla confisca.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 21368/2019; Sez.1 n.282/2019; Sez.3 n.6047/2016; S.U. n.13783/2024)

    La giurisprudenza di legittimità conferma che per il reato di cui all'art. 640-bis la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 322-ter e che la confisca di somme di denaro è "diretta" solo se provato il nesso causale diretto; in assenza di tale prova, o se il profitto è stato trasformato, è corretta la confisca per equivalente.

Massime di principio

  • La confisca del profitto è possibile anche in caso di patteggiamento quando il reato rientra nelle fattispecie disciplinate dall'art. 322-ter; l'accordo sul rito non esclude automaticamente la confisca.
  • La confisca "diretta" di somme di denaro richiede la prova del nesso causale diretto tra la somma e il reato; in mancanza di prova o in presenza di trasformazione del profitto, si applica la confisca per equivalente.
  • Se il profitto originario è stato trasformato (es. crediti fittizi convertiti in denaro tramite operazioni finanziarie), il giudice può legittimamente ordinare la confisca per equivalente fino all'importo corrispondente.
  • I motivi di impugnazione basati solo sul fatto che si è proceduto al patteggiamento difficilmente bastano a escludere la confisca, salvo specifiche e motivate violazioni di legge o di fatto.
  • In appello/ricorso la questione della confisca rimane sindacabile: l'estraneità della confisca all'accordo consente la proponibilità del ricorso, ma il rigetto è probabile se il giudice ha puntualmente motivato la trasformazione del profitto e l'impossibilità di procedere alla confisca diretta.

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