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Ordinanza

Ordinanza n. 11546/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al servizio di polizia per la presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento del 9 marzo 2026 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici, costituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'ha dichiarata non idonea al servizio di polizia per la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall'uniforme. La non idoneità ha determinato l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Il tatuaggio è collocato sulla caviglia destra ed è visibile con l'uniforme che prevede l'uso della gonna. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha rilevato che, sulla questione della rilevanza del tatuaggio visibile con l'uniforme, pende un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea disposto con l'ordinanza del TAR Lazio, Sezione I quater, n. 8482/2025, circostanza potenzialmente idonea a giustificare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il richiamo dell'art. 79, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha inoltre preso atto che il Ministero aveva depositato documentazione e relazione difensiva dopo il passaggio in decisione della causa e la chiusura della camera di consiglio. Per bilanciare le esigenze istruttorie del Collegio con il diritto al contraddittorio della ricorrente, ha rinviato la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Non è stata quindi concessa né negata la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    Il Collegio lo considera potenzialmente applicabile per disporre la sospensione impropria del giudizio quando pende una questione pregiudiziale rilevante.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 295 c.p.c., nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, in relazione alla tutela dei dati personali particolari, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice amministrativo può valutare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a.
  • Il deposito di documenti o memorie difensive dopo il passaggio della causa in decisione e la chiusura della camera di consiglio può rendere necessario il rinvio della trattazione cautelare, al fine di consentire il bilanciamento tra le esigenze istruttorie del giudice e il diritto al contraddittorio della parte avversa.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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