Sentenza del 18/12/2019 n. 33576 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.G. ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, contestando la qualificazione dei propri terreni come aree edificabili anziché agricole. Ha sostenuto, tra l'altro, che l'annullamento da parte del TAR della delibera di approvazione del PRG avrebbe travolto anche la delibera di adozione; che i terreni non fossero quindi edificabili; che il valore venale fosse stato determinato illegittimamente dal Comune sulla base di una perizia dell'Agenzia del Territorio e di una delibera comunale; che le sanzioni dovessero essere annullate; e che la CTR non avesse esaminato adeguatamente la perizia di parte e le contestazioni sul valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento della delibera di approvazione del PRG non comportasse automaticamente l'annullamento della precedente delibera di adozione, trattandosi di atti autonomi e di procedimenti distinti. Pertanto, l'inserimento dei terreni nel piano adottato era sufficiente a considerarli edificabili ai fini ICI, con conseguente incremento del loro valore fiscale. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo, da parte del Comune, dei valori determinati per zone omogenee, qualificandoli come presunzioni semplici e supporti razionali dell'accertamento, non superati da una perizia di parte generica e non adeguatamente motivata. Le censure sulle sanzioni e sull'omesso esame della perizia sono state dichiarate inammissibili, rispettivamente perché non tempestivamente dedotte nei precedenti gradi e perché rivolte sostanzialmente alla rivalutazione degli elementi istruttori. P.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.400 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
La base imponibile ICI delle aree edificabili deve essere determinata in relazione al valore venale in comune commercio, tenendo conto degli elementi rilevanti per la concreta valutazione economica dell'area.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)
Gli enti locali possono determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori costituiscono presunzioni semplici e supporti razionali per l'attività di accertamento, superabili con una prova contraria concreta e adeguatamente motivata.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52
Disciplina il potere regolamentare degli enti locali in materia tributaria e costituisce il riferimento per l'adozione degli atti comunali di determinazione dei valori delle aree edificabili.
L.R. Abruzzo n. 18 del 1983, artt. 10 e 11
Le fasi di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico sono procedimenti distinti che producono atti autonomi. L'annullamento dell'approvazione non travolge automaticamente l'adozione, salvo che i vizi accertati riguardino anche la fase di adozione o la sostanza dello strumento.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 4 e seguenti
La mancata valutazione ambientale strategica o della verifica di assoggettabilità, quando necessaria prima dell'approvazione del piano, può determinare l'illegittimità della delibera di approvazione, senza necessariamente incidere sulla precedente delibera di adozione.
L.R. Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5
La mancata integrazione del piano con gli studi di microzonizzazione sismica prima dell'approvazione costituisce un vizio della fase di approvazione, non necessariamente della fase di adozione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di ogni singolo elemento istruttorio. Se il fatto è stato esaminato, non è possibile ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un terreno può essere considerato edificabile già dal momento in cui viene inserito nelle previsioni di uno strumento urbanistico adottato, anche se il piano non è ancora stato definitivamente approvato, purché l'adozione non sia stata annullata.
- L'annullamento giudiziale della delibera di approvazione di un piano urbanistico non comporta automaticamente l'annullamento della delibera di adozione: occorre esaminare la natura dei vizi accertati e la parte del procedimento cui si riferiscono.
- I valori comunali delle aree edificabili determinati per zone omogenee non sono una prova assoluta, ma costituiscono un supporto presuntivo valido per l'accertamento. Il contribuente deve fornire elementi specifici e documentati per dimostrare un valore effettivo inferiore.
- Una perizia di parte può superare la presunzione derivante dai valori comunali solo se è puntuale, motivata e riferita alle caratteristiche concrete del terreno, come ubicazione, conformazione, accessibilità, vincoli e reale potenzialità edificatoria.
- Le questioni non sollevate tempestivamente davanti ai giudici di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non consente di rivalutare liberamente le prove: l'omesso esame rilevante deve riguardare un fatto storico decisivo, non semplicemente una diversa interpretazione della documentazione acquisita.
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