Cassazione Penale, Sentenza n. 38928/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (11/12/2020) deducendo vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: mancata o insufficiente valutazione e motivazione degli aumenti per continuazione (contestati da SCOGNAMIGLIO, ESPOSITO, VERDEZZA), mancata corrispondente riduzione degli aumenti dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (SCOGNAMIGLIO, MARESCA), determinazione della diminuzione per le attenuanti generiche in misura ingiustificatamente modesta e senza richiamo ai criteri dell'art.133 c.p. (MARESCA), illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di pena detentiva inferiore a cinque anni (LUSTRI). Si lamenta in generale carenza, illogicità e insufficiente motivazione del giudice in ordine al calcolo degli aumenti e alla proporzione tra le pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in via principale, ritenendoli fondati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di tutti i ricorrenti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Motivi: mancanza e illogicità della motivazione in ordine agli aumenti per continuazione (omesso calcolo distinto per i reati satellite, rischio di cumulo 'surrettizio' e mancato rispetto del rapporto di proporzione e del limite previsto dall'art.81 c.p.), inadeguata motivazione sulla misura delle attenuanti generiche (onere motivazionale più intenso se ci si discosta dalla misura di favore), e non più giustificata applicazione dell'interdizione perpetua alla luce del nuovo quadro sanzionatorio. Conseguentemente il trattamento sanzionatorio è stato rinviato per una nuova determinazione.
Norme richiamate
Il limite degli aumenti per la continuazione non può eccedere il triplo della pena base; il giudice deve calcolare e motivare gli aumenti distintamente per i reati satellite e valutare globalmente gli elementi favorevoli una volta riconosciute attenuanti, evitando un cumulo materiale "surrettizio" delle pene
Criteri per la determinazione della pena e per la modulazione dell'attenuante generica: il giudice deve richiamare e applicare i criteri previsti per motivare la misura della diminuzione e motivare con maggior rigore quando si discosta dalla misura più favorevole per l'imputato
Disciplina delle pene accessorie: la spettanza e la congruità delle pene accessorie (es. interdizione perpetua dai pubblici uffici) devono essere valutate alla luce del nuovo quadro sanzionatorio risultante dalla rideterminazione della pena principale
Richiamato nella doglianza per sostenere che il riconoscimento delle circostanze attenuanti deve tradursi in effetti concreti sul trattamento sanzionatorio; la motivazione deve spiegare perché le attenuanti non abbiano prodotto un effettivo beneficio
Massime di principio
- Quando il giudice riconosce circostanze attenuanti generiche deve ricalcolare coerentemente gli aumenti per continuazione: non è sufficiente richiamare meccanicamente il calcolo di primo grado
- Gli aumenti per continuazione devono essere calcolati e motivati prendendo in considerazione i singoli reati satellite per verificare la proporzione e rispettare il limite previsto dall'art.81 c.p.; evitare cumuli surrettizi
- Se il giudice si discosta dalla misura massima favorevole per la diminuzione dovuta alle attenuanti generiche l'onere motivazionale aumenta: è necessaria motivazione puntuale richiamando i criteri di cui all'art.133 c.p.
- Le pene accessorie vanno riesaminate dopo una modifica della pena principale: una significativa riduzione della pena può rendere ingiustificata l'applicazione di accessori come l'interdizione perpetua
- La corte d'appello, anche se migliora la posizione dell'imputato su un profilo, deve comunque valutare e motivare in modo autonomo gli effetti di tale miglioramento sugli altri elementi del trattamento sanzionatorio
- Ricorsi per vizio motivazionale relativi alla determinazione della pena hanno buone possibilità di accoglimento se il giudice non esplicita il calcolo degli aumenti e la congruità rispetto ai parametri normativi
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