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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33313/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, unificati in continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con quattro motivi ha dedotto: 1) erronea qualificazione del fatto come furto con strappo ex art. 624-bis c.p. anziché furto con destrezza ex art. 624 c.p.; 2) mancato riconoscimento del tentativo di furto ex art. 56 c.p., sostenendo che il tempo tra sottrazione e intervento delle forze dell'ordine fosse brevissimo; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità/scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo che la condotta fosse una reazione istintiva a un atto arbitrario delle forze dell'ordine; 4) omessa concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già svolte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto con strappo, poiché il telefono era stato strappato dalle mani della persona offesa; ha ritenuto infondata anche la prospettazione del tentativo, in quanto vi era stato non solo l'apprendimento della cosa ma anche l'impossessamento, con successivo intervento delle forze dell'ordine; ha escluso l'applicabilità dell'art. 393-bis c.p. per mancanza di un atto arbitrario delle forze dell'ordine; ha confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., perché il danno va valutato al momento della consumazione e la restituzione della refurtiva è un post factum irrilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato per qualificare il fatto come furto con strappo, condotta connotata da una violenza sulla cosa direttamente finalizzata allo spossessamento.

  • art. 624 c.p.

    Invocato dalla difesa come furto con destrezza, ma escluso perché la condotta accertata era uno strappo del telefono dalle mani della persona offesa, non una mera rapidità o abilità dell'agente.

  • art. 56 c.p.

    Escluso il tentativo: il reato era già consumato perché vi era stato impossessamento del bene, nonostante l'intervento successivo delle forze dell'ordine.

  • art. 393-bis c.p.

    Non applicabile perché non risultava alcun atto arbitrario delle forze dell'ordine eccedente i limiti delle loro attribuzioni.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di particolare tenuità va valutata al momento della consumazione; la restituzione successiva della refurtiva non incide.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma evocata quale parametro del ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma evocata quale parametro del ricorso per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il ricorso che si limiti a reiterare le stesse censure già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con le ragioni poste dalla sentenza impugnata.
  • Nel furto, la distinzione tra destrezza e strappo dipende dalla struttura concreta della condotta: la destrezza presuppone rapidità e abilità nell'impossessamento, mentre lo strappo implica una violenza, sia pure sulla cosa, funzionale allo spossessamento.
  • Il furto è consumato quando l'agente ha già conseguito l'impossessamento del bene; non basta, per configurare il tentativo, il solo brevissimo intervallo tra sottrazione e successivo intervento della polizia.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. presuppone un atto arbitrario del pubblico ufficiale o della forza pubblica eccedente i limiti delle attribuzioni: in mancanza di tale presupposto, la scriminante non è applicabile.
  • L'attenuante del danno di particolare tenuità va apprezzata al momento della consumazione del reato; la restituzione successiva della cosa sottratta integra un post factum non rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

Come è indicizzato

MaterieFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiTentativo

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