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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tardiva costituzione in giudizio in primo grado - Conseguente tardiva produzione dei documenti - Termine di venti giorni liberi per produzione di documenti - È perentorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e la conseguente tardiva produzione dei documenti. In particolare, è stato esaminato il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 per il deposito dei documenti. La questione era stabilire se tale termine fosse perentorio anche in assenza di un'esplicita sanzione normativa.

La decisione

Il termine di venti giorni liberi per la produzione dei documenti è stato qualificato come perentorio, in ragione della funzione di garantire il contraddittorio e consentire alla controparte di conoscere tempestivamente la documentazione e predisporre le proprie difese. La violazione comporta la decadenza dalla possibilità di utilizzare i documenti tardivamente prodotti, ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p.c. La decisione si pone nel solco della sentenza della Corte di cassazione n. 138 del 9 gennaio 2004.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.Lgs. 546/1992

    Termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione per la produzione dei documenti

    Il termine per il deposito dei documenti nel processo tributario è funzionale alla tutela del contraddittorio e deve essere rispettato a pena di decadenza.

  • Art. 152, comma 2, c.p.c.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori o la perentorietà sia desumibile dallo scopo dell'atto e dalla funzione del termine

    Anche in assenza di un'espressa previsione, un termine può essere considerato perentorio quando la sua funzione richiede il rispetto inderogabile della scadenza; la violazione determina la decadenza dall'attività processuale.

  • Sentenza della Corte di cassazione 9 gennaio 2004, n. 138

    La giurisprudenza ha riconosciuto la natura perentoria del termine per la produzione documentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito dei documenti deve essere normalmente considerato perentorio, anche se la norma non prevede espressamente la decadenza.
  • La produzione documentale tardiva può essere dichiarata inutilizzabile quando compromette il diritto della controparte a conoscere gli elementi di prova e a preparare adeguatamente la difesa.
  • La perentorietà di un termine processuale può derivare non solo dalla formulazione della legge, ma anche dalla funzione concreta del termine e dalla necessità di tutelare il contraddittorio.
  • In situazioni analoghe, è opportuno depositare i documenti entro la scadenza prevista e contestare tempestivamente quelli prodotti tardivamente, chiedendone l'esclusione dal materiale utilizzabile ai fini della decisione.

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