Sentenza del 10/07/2018 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tardiva costituzione in giudizio in primo grado - Conseguente tardiva produzione dei documenti - Termine di venti giorni liberi per produzione di documenti - È perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e la conseguente tardiva produzione dei documenti. In particolare, è stato esaminato il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 per il deposito dei documenti. La questione era stabilire se tale termine fosse perentorio anche in assenza di un'esplicita sanzione normativa.
La decisione
Il termine di venti giorni liberi per la produzione dei documenti è stato qualificato come perentorio, in ragione della funzione di garantire il contraddittorio e consentire alla controparte di conoscere tempestivamente la documentazione e predisporre le proprie difese. La violazione comporta la decadenza dalla possibilità di utilizzare i documenti tardivamente prodotti, ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p.c. La decisione si pone nel solco della sentenza della Corte di cassazione n. 138 del 9 gennaio 2004.
Norme richiamate
Termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione per la produzione dei documenti
Il termine per il deposito dei documenti nel processo tributario è funzionale alla tutela del contraddittorio e deve essere rispettato a pena di decadenza.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori o la perentorietà sia desumibile dallo scopo dell'atto e dalla funzione del termine
Anche in assenza di un'espressa previsione, un termine può essere considerato perentorio quando la sua funzione richiede il rispetto inderogabile della scadenza; la violazione determina la decadenza dall'attività processuale.
Sentenza della Corte di cassazione 9 gennaio 2004, n. 138
La giurisprudenza ha riconosciuto la natura perentoria del termine per la produzione documentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito dei documenti deve essere normalmente considerato perentorio, anche se la norma non prevede espressamente la decadenza.
- La produzione documentale tardiva può essere dichiarata inutilizzabile quando compromette il diritto della controparte a conoscere gli elementi di prova e a preparare adeguatamente la difesa.
- La perentorietà di un termine processuale può derivare non solo dalla formulazione della legge, ma anche dalla funzione concreta del termine e dalla necessità di tutelare il contraddittorio.
- In situazioni analoghe, è opportuno depositare i documenti entro la scadenza prevista e contestare tempestivamente quelli prodotti tardivamente, chiedendone l'esclusione dal materiale utilizzabile ai fini della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →