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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cartelle Notificate - Richiesta di impugnarle nel merito - Remissione alla Corte Costituzionale - Inammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'intimazione di pagamento di circa 101.761 euro, relativa a numerose cartelle riguardanti imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, sanzioni amministrative e diritto camerale. Deduceva principalmente l'omessa o invalida notificazione delle cartelle presupposte e dell'intimazione, anche perché residente all'estero, nonché la prescrizione o decadenza dei crediti. In appello, l'Agenzia delle Entrate contestava la validità della notifica, il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria per i crediti INPS, INAIL e per le sanzioni del Codice della strada, la mancata partecipazione degli enti impositori e la prescrizione. Il contribuente chiedeva inoltre, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla giurisdizione e alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le posizioni relative alle sanzioni del Codice della strada e ai contributi INPS e INAIL, indicando rispettivamente il Giudice di Pace e il Tribunale ordinario, Sezione Lavoro. Ha invece mantenuto nella giurisdizione tributaria le controversie relative ai tributi erariali e al diritto annuale camerale. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con gli enti impositori, precisando che l'impugnazione dell'atto di riscossione per omessa notificazione della cartella può essere proposta indifferentemente contro l'ente creditore o contro l'agente della riscossione. Ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità. Quanto alla prescrizione, ha affermato che la cartella non definitivamente accertata giudizialmente non trasforma il termine breve in decennale e ha dichiarato prescritti i tributi oggetto delle cartelle rimaste nella giurisdizione tributaria. La richiesta condizionata di querela di falso è stata respinta perché non previamente proposta. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata.

    La rimessione alla Corte Costituzionale presuppone una questione rilevante e non manifestamente infondata; nel caso concreto, la disciplina vigente già consentiva di agire contro l'ente creditore o contro l'agente della riscossione, senza necessità di litisconsorzio necessario.

  • Artt. 24, 25 e 45 del DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Le disposizioni disciplinano la formazione, notificazione e riscossione mediante ruolo e sono state valutate insieme alle norme processuali sulla giurisdizione tributaria.

  • Art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato nella questione di costituzionalità relativa alla posizione processuale del concessionario/agente della riscossione.

  • Artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi, mentre gli atti della riscossione possono essere impugnati davanti al giudice tributario quando la controversia riguarda tributi o vizi propri dell'atto di riscossione.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sospensione del processo per querela di falso presuppone che la querela sia stata effettivamente proposta; una richiesta meramente eventuale e subordinata non è sufficiente.

  • Art. 2953 del codice civile

    La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale opera quando il credito è accertato con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo, non per il solo mancato pagamento o la mancata impugnazione di una cartella amministrativa.

  • Art. 1, comma 5-bis, del D.L. n. 106 del 2005

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alla decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione.

  • Art. 3 della Costituzione

    Richiamato dal contribuente a sostegno della questione di costituzionalità, ritenuta infondata.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa; la Corte ha sottolineato che il contribuente non può rimanere esposto indefinitamente all'azione esecutiva dell'amministrazione.

  • Art. 111 della Costituzione

    Richiamato dal contribuente in relazione alle garanzie del giusto processo; la questione è stata ritenuta non fondata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 2016

    Ha stabilito che la mancata impugnazione della cartella non determina automaticamente la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    Ha evidenziato che, alla luce del diritto di difesa, l'azione esecutiva fiscale non può restare potenzialmente esercitabile per un periodo indeterminato o irragionevolmente lungo.

  • Cassazione, sentenza n. 9036 del 6 maggio 2015

    La notificazione è una condizione di efficacia dell'atto e il relativo vizio può risultare sanato se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

Massime di principio

  • Quando una cartella o un'intimazione comprende crediti di natura diversa, occorre individuare il giudice competente per ciascuna tipologia: il giudice tributario per i tributi, il Tribunale del lavoro per i contributi previdenziali e il Giudice di Pace per le sanzioni del Codice della strada.
  • Se si contestano esclusivamente vizi propri dell'atto di riscossione, come errori formali o irregolarità della notifica, il contraddittore principale è l'agente della riscossione.
  • Se si contesta anche l'esistenza, la debenza o la prescrizione della pretesa tributaria perché non è stato notificato l'atto presupposto, è opportuno coinvolgere sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione; tuttavia, secondo questa decisione, non sussiste un litisconsorzio necessario tra i due.
  • L'omessa notificazione della cartella può essere fatta valere impugnando l'intimazione o l'atto successivo, purché la cartella non sia stata validamente portata a conoscenza del contribuente.
  • La cartella esattoriale non acquista automaticamente efficacia di giudicato per il solo decorso del termine di impugnazione; pertanto, di regola, non si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c. in assenza di una sentenza definitiva o di un decreto ingiuntivo.
  • Per valutare la prescrizione occorre verificare la natura del credito, la data di notifica degli atti e l'esistenza di validi atti interruttivi; l'onere di provare la notifica degli atti interruttivi grava normalmente sull'amministrazione o sull'agente che li invoca.
  • La querela di falso non può essere proposta solo in via eventuale o subordinata: se si intendono contestare le attestazioni di un pubblico ufficiale nella relata di notifica, deve essere formalmente proposta secondo le modalità previste.
  • Un vizio di notifica può essere considerato sanato se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto e questo ha raggiunto lo scopo, salvo contestazioni specifiche sulla falsità o sull'effettiva riferibilità della relata.
  • La decisione produce una vittoria sostanziale del contribuente per i tributi dichiarati prescritti, ma non una vittoria integrale, poiché l'appello è stato accolto quanto alla giurisdizione sulle posizioni INPS, INAIL e sulle sanzioni stradali.

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