Sentenza del 10/07/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
IMPOSTE SUI REDDITI - presunzione di attribuzione ai soci di maggior reddito societario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del socio avvisi di accertamento per IRPEF e addizionali relativi agli anni 2005 e 2006, imputandogli, in proporzione alla partecipazione societaria e sulla base della presunta ristretta base azionaria, utili extracontabili che si assumevano conseguiti dalla A*** S.r.l. Gli utili derivavano da costi ritenuti indeducibili e da detrazioni IVA contestate alla società. L'Ufficio sosteneva che la definitività delle sentenze che avevano annullato gli accertamenti societari fosse stata erroneamente valorizzata dal giudice di primo grado. Il contribuente eccepiva invece che, essendo stati definitivamente annullati gli accertamenti presupposti emessi nei confronti della società, era venuto meno il fondamento stesso della presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP di Aosta che aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati al socio. Le sentenze della CTP di Roma, divenute definitive per mancata impugnazione dell'Ufficio, avevano annullato gli accertamenti societari relativi agli anni 2005 e 2006. Di conseguenza, mancava un valido accertamento di maggiori ricavi o utili extracontabili in capo alla società, presupposto indispensabile per applicare al socio la presunzione di distribuzione derivante dalla ristretta base azionaria. Inoltre, non risultava dimostrato un reddito autonomo e proprio del socio. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La norma è stata richiamata per evidenziare che la responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società è limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione. Nel caso concreto, le sentenze definitive avevano accertato che i soci non avevano riscosso somme dalla liquidazione.
Art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci.
La disposizione costituiva la base normativa per qualificare come redditi di capitale gli utili extracontabili che l'Ufficio presumeva distribuiti al socio. Tuttavia, tale imputazione non può operare se non è previamente accertato, con atto valido e definitivo, un maggior utile in capo alla società.
Art. 110, comma 6, TULPS
Disposizione relativa agli apparecchi da intrattenimento e ai relativi punti di accesso.
La norma è stata richiamata nel contesto dell'accertamento societario concernente i costi di ammortamento e di acquisto dei punti di accesso. Non è stata però posta a fondamento diretto della decisione sul socio.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione di utili ai soci di una società a ristretta base azionaria presuppone necessariamente un valido accertamento di maggiori ricavi o utili extracontabili in capo alla società.
- Se l'accertamento societario viene definitivamente annullato, viene meno l'antecedente logico e giuridico dell'accertamento emesso nei confronti del socio; quest'ultimo non può essere tassato sulla base della sola ristretta base azionaria.
- La ristretta compagine sociale può costituire un elemento presuntivo, ma non sostituisce la prova dell'esistenza del maggior reddito societario né consente di presumere un reddito in assenza di un accertamento societario valido.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare un reddito proprio del socio qualora non possa fondare la pretesa sulla distribuzione presunta di utili societari.
- Il giudicato formatosi sull'accertamento societario può produrre effetti riflessi nei confronti del socio quando la sua pretesa fiscale dipende logicamente dall'esistenza del maggior reddito attribuito alla società.
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