Sentenza del 10/07/2018 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona
Avviso di accertamento - Notifica a persona fisica residente all'estero - Art.60, comma 4, D.P.R.600/73 - Correttezza dell'adempimento - Inammissibilità del ricorso proposto fuori termine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta corretta e idonea a far decorrere il termine per impugnare l'avviso. Poiché il ricorso è stato presentato oltre il termine di legge, è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento notificato presso la residenza estera. La notifica era stata eseguita secondo l'art. 60, comma 4, del D.P.R. 600/1973, con spedizione di una raccomandata all'estero e, inoltre, con analoga spedizione al domicilio in Italia. Il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 60, comma 4, D.P.R. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all'estero. Nel caso esaminato, la procedura è stata considerata corretta, anche perché alla raccomandata indirizzata all'estero ne era seguita un'altra presso il domicilio in Italia.
Art. 21, D.Lgs. 546/1992
Stabilisce il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i contribuenti iscritti all'AIRE, la notifica di un avviso di accertamento presso la residenza estera può essere valida se effettuata secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 4, del D.P.R. 600/1973.
- La validità della notifica fa decorrere il termine per proporre ricorso, anche quando il contribuente sostiene di aver avuto conoscenza dell'atto in un momento successivo.
- L'eventuale invio aggiuntivo della raccomandata presso un domicilio italiano non rende di per sé invalida la notifica estera e può costituire un'ulteriore garanzia di conoscibilità dell'atto.
- Il contribuente deve verificare tempestivamente la regolarità della notifica e rispettare il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; il ricorso tardivo è normalmente inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →