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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona

Avviso di accertamento - Notifica a persona fisica residente all'estero - Art.60, comma 4, D.P.R.600/73 - Correttezza dell'adempimento - Inammissibilità del ricorso proposto fuori termine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta corretta e idonea a far decorrere il termine per impugnare l'avviso. Poiché il ricorso è stato presentato oltre il termine di legge, è stato dichiarato inammissibile per tardività.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento notificato presso la residenza estera. La notifica era stata eseguita secondo l'art. 60, comma 4, del D.P.R. 600/1973, con spedizione di una raccomandata all'estero e, inoltre, con analoga spedizione al domicilio in Italia. Il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 4, D.P.R. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all'estero. Nel caso esaminato, la procedura è stata considerata corretta, anche perché alla raccomandata indirizzata all'estero ne era seguita un'altra presso il domicilio in Italia.

  • Art. 21, D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i contribuenti iscritti all'AIRE, la notifica di un avviso di accertamento presso la residenza estera può essere valida se effettuata secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 4, del D.P.R. 600/1973.
  • La validità della notifica fa decorrere il termine per proporre ricorso, anche quando il contribuente sostiene di aver avuto conoscenza dell'atto in un momento successivo.
  • L'eventuale invio aggiuntivo della raccomandata presso un domicilio italiano non rende di per sé invalida la notifica estera e può costituire un'ulteriore garanzia di conoscibilità dell'atto.
  • Il contribuente deve verificare tempestivamente la regolarità della notifica e rispettare il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; il ricorso tardivo è normalmente inammissibile.

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