Sentenza del 10/07/2018 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento fondato su dichiarazione del contribuente - Invito al contraddittorio - Obbligo generalizzato per l'Ufficio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF, addizionali regionali e comunali, sostenendo principalmente che gli avvisi fossero nulli per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha inoltre chiesto la non applicazione o la disapplicazione delle sanzioni, invocando la forza maggiore, l’assenza di pregiudizio per l’Amministrazione e la sproporzione delle sanzioni. L’accertamento era fondato sui dati che la stessa contribuente aveva comunicato all’INPS, relativi allo svolgimento dell’attività lavorativa, ai giorni, all’orario e al compenso percepito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello e confermato gli avvisi di accertamento. Ha stabilito che l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio, ma riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali dell’attività del contribuente. Nel caso concreto l’accertamento era esclusivamente documentale e basato su dati completi forniti dalla contribuente stessa, sicché un contraddittorio non avrebbe avuto concreta utilità. È stata esclusa anche la forza maggiore, poiché la situazione di lavoro irregolare non esonerava dall’obbligo di dichiarare i redditi e pagare le imposte. Non è stata accolta neppure la richiesta di disapplicazione delle sanzioni: l’omessa dichiarazione aveva ostacolato i controlli e impedito la determinazione originaria dell’imposta. Le sanzioni erano state applicate nei minimi edittali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Le garanzie previste si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
La norma non costituisce fonte di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Il contraddittorio è richiesto, secondo la decisione, soprattutto negli accertamenti derivanti da attività ispettive svolte presso i locali del contribuente, quando l’interlocuzione può incidere utilmente sulla ricostruzione dei fatti.
Art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
La contribuente ha invocato la causa di non punibilità per forza maggiore.
La situazione personale ed economica che abbia indotto ad accettare un rapporto di lavoro irregolare non integra automaticamente la forza maggiore e non esonera dall’obbligo di dichiarare i redditi e assolvere gli obblighi tributari.
Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997
La contribuente ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni quando la violazione non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento.
La disposizione non è applicabile all’omessa dichiarazione dei redditi, perché tale omissione ostacola l’attività di controllo e impedisce all’origine la determinazione della base imponibile e dell’imposta, anche se l’Ufficio riesce successivamente a ricostruire il reddito.
Principi della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi non armonizzati, le garanzie dell’art. 12, comma 7, operano in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente.
Non ogni procedimento di accertamento richiede un preventivo confronto con il contribuente. La necessità del contraddittorio dipende dal tipo di attività svolta dall’Amministrazione e dalla concreta utilità che il confronto può avere per l’accertamento.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell’accertamento: occorre verificare se il caso rientra tra quelli soggetti a contraddittorio obbligatorio e se il confronto avrebbe potuto essere concretamente utile.
- Quando l’accertamento è puramente documentale e si basa su dati completi forniti dallo stesso contribuente, l’Amministrazione può procedere senza un preventivo invito al contraddittorio, soprattutto in assenza di ulteriori elementi da chiarire.
- L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda specificamente gli accertamenti derivanti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’attività, non ogni forma di accertamento fiscale.
- L’omessa dichiarazione dei redditi costituisce una violazione autonoma e pregiudizievole per i controlli, anche quando l’Ufficio riesca successivamente a ricostruire con precisione il reddito e l’imposta dovuta.
- Un rapporto di lavoro irregolare o una situazione di difficoltà economica non costituiscono, di regola, forza maggiore idonea a escludere le sanzioni tributarie: i redditi devono comunque essere dichiarati e le imposte devono essere versate.
- La disapplicazione delle sanzioni per assenza di pregiudizio è difficilmente applicabile all’omessa dichiarazione, perché l’omissione incide direttamente sull’attività di controllo e sulla determinazione dell’imposta.
- La sproporzione delle sanzioni può essere valutata, ma assume rilievo limitato quando l’Amministrazione le abbia già applicate nei minimi previsti dalla legge.
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