Cassazione Civile, Ordinanza n. 10901/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto una porzione di fabbricato commerciale, preceduto dal trasferimento della proprietà dell'immobile dalla utilizzatrice alla concedente e seguito dall'obbligo di pagamento di canoni periodici con opzione finale di acquisto. A causa di difficoltà economiche, l'utilizzatrice sospendeva i pagamenti; la concedente dichiarava la risoluzione del rapporto per inadempimento e otteneva decreto ingiuntivo per canoni scaduti, interessi e spese. L'utilizzatrice proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la carenza di determinatezza delle condizioni economiche, la natura usuraria degli interessi e l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto, con conseguente diritto alla restituzione dei canoni versati oltre l'equo compenso; chiedeva inoltre in riconvenzionale la restituzione di una somma di euro 8.210,83. Rigettata l'opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, la società ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. e dei principi sul potere officioso di riduzione della penale. Sosteneva che la corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima della l. n. 124/2017, avesse erroneamente escluso in concreto la riduzione equitativa dell'indennità/penale, attribuendo alla clausola di irripetibilità dei canoni una forza vincolante assoluta e omettendo di considerare il dovere del giudice di evitare un indebito vantaggio del concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che parte del motivo non si confrontasse specificamente con la ratio della sentenza impugnata e si limitasse a considerazioni generali; dall'altro, che la censura, nella parte effettivamente rivolta alla motivazione d'appello, non cogliesse la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva sì affermato l'astratta applicabilità del potere di riduzione della penale, ma ne aveva escluso l'esercizio in concreto per difetto di specifiche allegazioni e per mancata emersione, dal materiale probatorio, dell'eccessività della penale. La Cassazione ha quindi qualificato il motivo come sollecitazione ad una nuova valutazione del fatto e del materiale istruttorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1526, secondo comma, c.c.
nel leasing traslativo risolto la disciplina consente la pattuizione sulla sorte delle rate versate, ma non esclude in astratto il controllo giudiziale e l'eventuale riduzione equitativa dell'indennità; nel caso concreto, tuttavia, la riduzione non è stata applicata per difetto di specifiche allegazioni e prova dell'eccessività
il potere di riduzione equitativa della penale è astrattamente esercitabile, ma la sua applicazione concreta presuppone una censura specifica e un confronto con la motivazione di merito; non può essere chiesta in cassazione una nuova valutazione del fatto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in parte, non critico rispetto alla decisione impugnata e, in parte, diretto al riesame del fatto
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio secondo il rito camerale
ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per la proposizione del ricorso
ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha giustificato l'ordine di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia vincolante della clausola, ma la Corte evidenzia che tale impostazione non supera il controllo giudiziale previsto dalla disciplina invocata
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto, la disciplina dell'art. 1526 c.c. consente di verificare in concreto l'equilibrio economico del rapporto e di sindacare l'eventuale eccessività dell'indennità o della penale, ma il relativo potere giudiziale va attivato attraverso specifiche allegazioni e un confronto puntuale con la motivazione di merito.
- La riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. è espressione di un potere del giudice di merito, insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e completa della ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a rilievi generali o a una diversa lettura delle prove, è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
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