Cassazione Penale, Sentenza n. 32845/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per avere il giudice disatteso il concordato sulla pena raggiunto dalle parti (ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.), rilevando che in dispositivo non era stata applicata la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato che invece la motivazione aveva esplicitamente riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'incongruenza tra la motivazione (che aveva accolto il concordato e spiegato la determinazione della pena ridotta a mesi dieci di reclusione e euro 1.000) e il dispositivo (che aveva indicato anno uno e mesi tre di reclusione e euro 1.000). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena a mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Norme richiamate
Consente il concordato sulla pena fra le parti; il giudice deve darvi conforme applicazione motivando e riportando nel dispositivo la pena così concordata.
art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto in violazione di questa norma, come già registrato nelle motivazioni della sentenza impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Autorizza la trasmissione delle richieste scritte dal Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena.
Massime di principio
- Quando le parti concordano una pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice deve riportare nel dispositivo la medesima pena che ha dichiarato congrua in motivazione; discrepanze tra motivazione e dispositivo configurano errore correggibile in cassazione.
- La riduzione per il rito abbreviato va computata sulla pena concordata e il mancato recepimento nel dispositivo costituisce vizio formale sostanziale che può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando l'errore è evidente e la misura corretta è desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.
- In casi similari è fondamentale che il difensore verifichi la corrispondenza fra la motivazione e il dispositivo prima della notifica dell'impugnazione e, se necessario, sollevi tempestivamente il vizio per ottenere la correzione o l'annullamento parziale.
- Le richieste scritte del Pubblico Ministero in Cassazione (ai sensi della normativa emergenziale citata) possono influire sulla decisione della Corte e sostenere la richiesta di annullamento quando anche il pubblico ministero rileva l'errore.
Testo integrale
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