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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10585/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'interpretazione e applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., in particolare se il limite di due ore giornaliere si riferisca esclusivamente alla permanenza "all'aria aperta" (finalità di tutela della salute) o al complesso delle attività trattamentali svolte fuori dalla cella (inclusa la "socialità" riabilitativa svolta in salette o palestre). Il Ministero sosteneva un'interpretazione unitaria che consideri tutte le attività fuori cella nell'unico tetto di due ore e sollevava rilievi in ordine alla rilevanza delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (art. 10 Ord. pen.), ritenendo che tali modifiche incidano sul rinvio operato da art. 41-bis. Piromalli chiedeva invece la permanenza fuori dalla cella per quattro ore giornaliere. Il Ministero deduceva altresì che molte attività trattamentali possano essere svolte in aree aperte e che le disposizioni regolamentari o circolari possano organizzare il tempo esterno nei limiti complessivi delle due ore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia ritenendolo infondato: ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la permanenza all'aria aperta e la socialità sono distinte per finalità (tutela della salute vs finalità risocializzanti) e che il limite di due ore previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) si riferisce alla permanenza all'aria aperta. Il rinvio all'art. 10 ha natura statica/recettizia e pertanto le modifiche successive al testo rinviato (d.lgs. n. 123/2018) non hanno tacitamente abrogato il contenuto incorporato nella disposizione rinviante; di conseguenza resta il limite minimo di due ore giornaliere per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, con possibilità di riduzione, in casi eccezionali, fino a un'ora solo con provvedimento motivato e individuale. Il ricorso personale di Piromalli è stato dichiarato inammissibile per mancata sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; a seguito di ciò Piromalli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il Ministero non è stato condannato alle spese processuali in relazione al suo ricorso (secondo precedenti indicati).

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Limita la permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti al regime 41-bis a non più di due ore giornaliere e rinvia staticamente all'art. 10 sul limite minimo; la Corte interpreta questo rinvio come incorporante il contenuto originario e distinto rispetto alla 'socialità'.

  • art. 10, Ordinamento penitenziario (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 ha riformulato questa disposizione)

    Dopo la riforma il primo comma prevede permanenza all'aria aperta non inferiore a quattro ore per chi non lavora all'aperto, con possibilità di riduzione fino a due ore per "giustificati motivi"; tuttavia, il rinvio operato da art. 41-bis è stato qualificato come statico/recettizio, sicché le vicende abrogative successive non incidono sul contenuto incorporato nel 41-bis.

  • art. 14-quater, Ordinamento penitenziario

    Prevede un limite minimo per la permanenza all'aperto (richiamato per omologia): la Corte omologa lo standard minimo irrinunciabile con l'art. 41-bis per evitare trattamenti inumani e degradanti.

  • d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (riforma dell'art. 10 Ord. pen.)

    Il Ministero aveva sostenuto che la modifica abbia mutato il quadro normativo rendendo possibile una lettura diversa; la Corte ha ritenuto invece che la modifica non abbia tacitamente abrogato il riferimento statuito da art. 41-bis.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 16

    Riferimenti pregressi alla rilevanza della permanenza all'aperto per la tutela della salute; citato a supporto dell'interpretazione sul carattere essenziale e tutelato di detta permanenza.

  • Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017

    Aveva interpretato un'unicità fra ora d'aria e socialità (limite complessivo di due ore fuori cella); la Corte e la giurisprudenza di merito hanno ritenuto tale interpretazione illegittima rispetto alla disciplina speciale dell'art. 41-bis.

  • artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, codice di procedura penale

    Prevedono l'obbligo di assistenza da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione per i ricorsi in Cassazione; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso personale di Piromalli.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La legge di delega ha escluso la riforma del regime 41-bis nella riforma delegata; da ciò la Corte desume che le modifiche successive non potessero incidere sul regime 41-bis per via di delega.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la finalità: la permanenza all'aria aperta tutela il benessere psicofisico; la "socialità" (attività in salette o palestre) ha finalità risocializzanti: le due categorie sono giuridicamente distinte e le ore non sono automaticamente cumulabili o sovrapponibili salvo che la norma lo preveda espressamente.
  • Il rinvio normativo contenuto in una disposizione speciale può avere natura statica/recettizia: le modifiche successive alla norma rinviata non necessariamente cambiano l'effetto del rinvio se il legislatore non ha conferito competenza specifica.
  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis il tempo minimo di permanenza all'aria aperta non può essere liberamente ridotto da atti amministrativi generali: la riduzione sotto il livello minimo è ammessa solo per motivi eccezionali e con provvedimento motivato e individuale.
  • Le circolari e i regolamenti d'istituto non possono modificare i diritti fondamentali dei detenuti (es. l'ora d'aria minima) in contrasto con la legge; tali atti possono essere censurati in sede giurisdizionale.
  • Se si impugna una decisione in Cassazione occorre curare la forma: i ricorsi devono essere sottoscritti da difensore abilitato/iscritto nell'albo speciale, altrimenti sono inammissibili.
  • In ipotesi di riduzione delle ore di aria all'aria aperta è utile documentare la mancanza di motivazione individuale o l'insussistenza di "motivi eccezionali" per ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo.

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