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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 822/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della sentenza penale definitiva emessa dal Tribunale di Paderborn (28/07/1998, irrevocabile 28/07/1999) ai fini dell'applicazione della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha confermato che, pur essendo possibile prendere in considerazione sentenze di condanna di altri Stati membri ai fini della recidiva senza previo riconoscimento formale ex art. 730 cod. proc. pen., non può automaticamente derivare dal meccanismo di mutuo riconoscimento l'applicazione di una pena accessoria nel nostro ordinamento per gli stessi fatti. L'applicazione di una ulteriore pena per il medesimo fatto si scontra con il divieto di ne bis in idem sancito dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 50) e dall'art. 54 della Convenzione di Schengen; inoltre la sentenza tedesca risulta definitiva dal 1999, circostanza che accentua il rischio di violazione del principio

Norme richiamate

  • d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, art. 3

    Attribuisce la possibilita di 'presa in considerazione' di condanne di altri Stati membri ai fini di determinazioni come la recidiva senza necessario riconoscimento formale; tuttavia non estende automaticamente la possibilita di applicare pene accessorie per gli stessi fatti né abroga le norme processuali nazionali

  • codice penale, art. 12 (n.1 e n.2)

    Art. 12 n.1 riguarda la recidiva e puo' considerare condanne estere ai sensi del d.lgs. 73/2016 senza riconoscimento formale; art. 12 n.2 riguarda l'applicazione di pene accessorie e l'uso di una condanna estera per imporre una nuova pena per gli stessi fatti incontra limiti derivanti dal ne bis in idem

  • codice procedura penale, artt. 730 e 731

    Disciplinano la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere. Il d.lgs. 73/2016 non ha implicitamente abrogato tali disposizioni: queste restano rilevanti quando dall'uso della sentenza estera si voglia far derivare effetti punitivi ulteriori rispetto a quelli gia' subiti all'estero

  • Decisione quadro 2008/675/GAI (attuata dal d.lgs. 73/2016)

    Introduce il principio di equivalenza e la possibilita' di 'presa in considerazione' delle condanne di altri Stati membri per finalita come la recidiva; non autorizza pero' automaticamente l'inflizione di ulteriori pene per gli stessi fatti in contrasto con il ne bis in idem

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50

    Sancisce la tutela contro il ne bis in idem; impedisce che l'applicazione di una nuova pena per gli stessi fatti da parte di un altro Stato membro determini una violazione dei diritti fondamentali dell'imputato

  • Convenzione di Schengen, art. 54

    Prevede il principio di ne bis in idem tra Stati contraenti; ostacola il riconoscimento che comporti una seconda pena per medesimi fatti

Massime di principio

  • Le condanne pronunciate in altri Stati membri possono essere prese in considerazione ai fini della recidiva senza previo riconoscimento formale ex art. 730 cod. proc. pen., in base al d.lgs. 73/2016
  • L'art. 3 del d.lgs. 73/2016 non abroga né elimina la procedura di riconoscimento prevista dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.; le norme vanno lette e applicate congiuntamente a seconda dell'effetto penale che si intende ottenere
  • Per applicare pene accessorie del diritto nazionale in relazione a una sentenza estera concernente gli stessi fatti, occorre estrema cautela: l'operazione puo' configurare una violazione del ne bis in idem (Carta UE art. 50 e Convenzione di Schengen art. 54)
  • Se i fatti per i quali si intende utilizzare la condanna estera sono diversi da quelli del procedimento nazionale, la presa in considerazione per la recidiva e altri effetti e' generalmente possibile; se sono gli stessi, la strada del riconoscimento per ottenere nuove pene e' preclusa o fortemente rischiosa
  • E' necessario valutare la connessione temporale tra procedimenti: sentenze estere divenute definitive da lungo tempo aumentano il rischio di conflitto con il principio di tutela contro doppia penalizzazione
  • Nelle ipotesi dubbie, privilegiare il meccanismo di mutuo riconoscimento per fini di recidiva e, per l'applicazione di pene accessorie, procedere con valutazioni giuridiche approfondite e, se necessario, richiedere il riconoscimento formale soltanto dopo aver verificato la compatibilita con il ne bis in idem

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