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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23985/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria proposta dal fallimento di una società in liquidazione per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di conferimento di ramo d’azienda stipulato nel 2017 in favore della società poi ricorrente. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello della società conferitaria e l’aveva condannata alle spese. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte si arresta a un rilievo preliminare di rito: il ricorso è dichiarato improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC. La ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza d’appello era stata notificata il 6.5.2024, ma agli atti risultava soltanto un duplicato informatico della sentenza senza la relata; inoltre, la verifica dei termini mostrava comunque la tardività del ricorso rispetto sia alla data di pubblicazione indicata in sentenza sia a quella prospettata nel controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la ricorrente non aveva depositato, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione (né, per la notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione). La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso impegna la parte a produrre la documentazione necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione; tale omissione non è sanabile con successiva produzione ex art. 372 c.p.c. Né ha inciso la mancata contestazione del controricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato solo come base della domanda revocatoria accolta in primo grado; non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione; per la notifica via PEC occorre depositare anche i messaggi di spedizione e ricezione.

  • art. 325 c.p.c.

    la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza è rilevante perché fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare tardivamente l’omesso deposito della documentazione richiesta dall’art. 369 c.p.c.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    il difetto di produzione può essere superato solo se la documentazione sia prodotta dal controricorrente nel termine o acquisita dal giudice mediante fascicolo d’ufficio.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude il contrasto tra la sanzione di improcedibilità e il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    la sanzione di improcedibilità è ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    la Corte esclude la violazione del diritto a un equo processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la parte dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, grava su di essa l’onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, o la documentazione equivalente per la notificazione via PEC; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • L’omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata integra un vizio rilevabile d’ufficio e non è sanabile con la produzione successiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., salvo che la documentazione risulti tempestivamente acquisita tramite il controricorrente o il fascicolo d’ufficio.
  • La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione richiede il controllo del termine breve di impugnazione: anche quando si invochi una data di notificazione diversa, il ricorso è improcedibile se risulta comunque tardivo rispetto al termine applicabile.
  • La sanzione dell’improcedibilità per mancato deposito della documentazione ex art. 369 c.p.c. è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, poiché riguarda un adempimento preliminare e funzionale alla regolare instaurazione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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