Cassazione Civile, Ordinanza n. 25879/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro la cartella e, per quanto qui rileva, aveva ritenuto sussistente un'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività di studio legale, con conseguente assoggettamento a IRAP. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 446/1997 e vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo di non disporre di una autonoma organizzazione e che non fossero sufficienti, per inferirla, i compensi corrisposti ad altri colleghi per collaborazioni, valorizzati dalla CTR come "abbastanza rilevanti" senza un effettivo bilanciamento con il fatturato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'IRAP dei professionisti, il valore assoluto dei compensi, il valore assoluto dei costi e il loro rapporto percentuale non sono di per sé elementi decisivi per desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione; in particolare, i compensi a terzi non sono automaticamente indicativi di un'organizzazione idonea a integrare il presupposto impositivo, poiché occorre verificare in concreto il modo in cui l'attività è esercitata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata richiamata come norma processuale a fondamento delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale proposte dal ricorrente.
È stata invocata per negare la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP in mancanza di autonoma organizzazione.
art. 3, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 446/1997
È stata invocata dal ricorrente per contestare l'assoggettamento a IRAP della propria attività professionale in assenza di organizzazione autonoma.
Massime di principio
- Ai fini dell'assoggettamento a IRAP del professionista, non bastano il mero ammontare dei compensi percepiti o dei costi sostenuti, né il loro rapporto percentuale, per dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- I compensi corrisposti a collaboratori o terzi non sono di per sé indice sufficiente di autonoma organizzazione, occorrendo accertare in concreto se essi siano funzionali allo sviluppo produttivo dell'attività o costituiscano soltanto un costo inerente all'esercizio personale della professione.
- La verifica del presupposto dell'autonoma organizzazione richiede una valutazione fattuale del modo in cui l'attività professionale è concretamente esercitata; tale accertamento non può essere sostituito da un criterio meramente ponderale o quantitativo.
- Quando il giudice di merito fonda il riconoscimento dell'autonoma organizzazione su elementi economici isolati e non decisivi, la decisione è censurabile in cassazione per non essersi conformata ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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