Cassazione Penale, Sentenza n. 35399/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 18/12/2020. Gaetano Sirone deduceva vizi di motivazione e violazione di legge per l'erronea individuazione del reato piu grave ai fini della continuazione (art. 81 c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rosario Scrimali contestava, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, l'utilizzabilita di alcune prove (dichiarazioni di terzi e tabulati) e la motivazione che lo individuava come autore della rapina, lamentando violazioni degli artt. 350/351, 194 e 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Sirone: la motivazione della Corte d'Appello non ha adeguatamente spiegato perche la rapina commessa in farmacia fosse piu grave rispetto a quella oggetto di patteggiamento (ufficio postale). Percio la sentenza e stata annullata limitatamente all'individuazione del reato piu grave ai fini della continuazione e si dispone il rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Per effetto dell'art. 587 c.p.p. l'annullamento e stato esteso anche al coimputato Scrimali. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la censura sulla inutilizzabilita delle prove e generica e non dimostra l'incidenza sull'esito processuale (prova di resistenza); il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto legittimo e motivato entro la discrezionalita del giudice. In sintesi: annullamento parziale con rinvio su punto specifico; resto confermato.
Norme richiamate
Nel caso di continuazione, quando le ipotesi hanno la stessa cornice edittale il giudice deve effettuare una valutazione concreta per individuare il reato piu grave e motivare le ragioni di tale scelta
Criteri da usare per la comparazione concreta della gravita delle singole fattispecie nell'ambito della continuazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare sulla base di tali criteri
L'annullamento relativo a questioni inerenti la determinazione della pena, non fondate su motivi personali, si estende anche ai coimputati; percio l'annullamento sul punto e stato esteso a Scrimali
Si fa riferimento al procedimento di patteggiamento relativo a una delle rapine; la Corte ha precisato che gli accertamenti nel rito abbreviato/patteggiamento non sostituiscono le prove acquisite nel dibattimento del presente processo
artt. 350 e 351 cod. proc. pen.
Norme relative all'utilizzabilita delle dichiarazioni rese da terzi; la Corte sottolinea che la censura in cassazione deve indicare concretamente quale prova sarebbe inutilizzabile e quale impatto avrebbe sulla decisione
Regole sulla testimonianza; la Corte ha ritenuto non sussistere un divieto di utilizzare i documenti e le risultanze oggettive poste a base delle conclusioni di merito
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Regole sull'acquisizione dei tabulati e delle celle telefoniche; la Corte ha ritenuto legittimi gli accertamenti svolti e la loro valutazione in combinazione con gli altri elementi indiziari
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: controllo sulla motivazione dei giudici di merito, non rinnovazione della valutazione probatoria. La Corte ha valutato che i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua e logica
Circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento e questione di fatto e di discrezionalita del giudice, che puo escluderle motivando anche sulla base di un elemento preponderante negativo
Norma incriminatrice della rapina aggravata, che costituisce il nucleo della vicenda; la qualificazione concreta del reato e la comparazione tra episodi hanno determinato la questione sulla continuazione
Massime di principio
- Quando in ipotesi di continuazione le fattispecie hanno la stessa cornice edittale il giudice deve effettuare una valutazione concreta (art. 133 c.p.) per stabilire quale reato sia piu grave e motivare esplicitamente tale scelta; in mancanza la decisione puo essere annullata limitatamente a quel punto
- Se in Cassazione si deduce l'inutilizzabilita di singoli elementi probatori la censura deve indicare specificamente quali elementi vanno eliminati e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sulla 'prova di resistenza' complessiva; censure generiche sono inammissibili
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalita nel riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche; la Cassazione sindaca la motivazione solo per verificarne la congruita e la coerenza, non per rinnovare la valutazione sui fatti
- Un annullamento che riguarda la determinazione della pena puo estendersi ai coimputati (art. 587 c.p.p.) quando la questione non dipende da circostanze esclusivamente personali
- La Corte di Cassazione non puo sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione delle prove: il sindacato e limitato a verifica della completezza, logica e coerenza della motivazione
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