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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28128/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui ha rettificato le dichiarazioni IVA per gli anni 2008 e 2009 di una società attiva nel commercio all'ingrosso di polimeri, ritenendola destinataria finale di un meccanismo internazionale articolato in società estere "filtro" e "cartiere", finalizzato a consentire indebite detrazioni IVA mediante fatture soggettivamente inesistenti. La contribuente ha impugnato l'atto e le commissioni di merito hanno accolto il ricorso; la CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza della frode e qualificando l'operazione come normale trading internazionale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse travisato fatti pacifici e compiuto un apprezzamento probatorio non consentito; 2) omessa motivazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente e adesione acritica a precedente decisione; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, per avere negato la frode carosello e la consapevolezza della contribuente, valorizzando elementi ritenuti inidonei; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato l'architettura complessiva della filiera fraudolenta e gli indizi sulla consapevolezza della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente e da erronea applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti. Ha invece dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione processuale e motivazione apparente; la Corte ribadisce che non può essere veicolato tramite tale norma un mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per censurare la violazione delle norme sostanziali sul riparto dell'onere della prova e sulla detrazione IVA in caso di fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene decisive le omissioni della CTR nell'esame dell'intera filiera e degli indizi sulla consapevolezza.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non quando si contesti la mera ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    la denuncia non può riguardare il semplice cattivo apprezzamento della prova, ma solo l'uso di un criterio valutativo giuridicamente erroneo rispetto a prove legali o non legali.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiede una motivazione effettiva della decisione tributaria; il richiamo a precedenti o ad affermazioni apodittiche non basta se manca una reale autonoma valutazione del gravame.

  • art. 2697 c.c.

    in materia di IVA da operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, anche per presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    la prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita mediante indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a integrare presunzioni semplici.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    il diritto alla detrazione IVA è escluso se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    è richiamato per affermare che la prova dell'Amministrazione può fondarsi su attendibili indizi e presunzioni semplici.

  • art. 63 d.P.R. n. 633/1972

    le risultanze del procedimento penale possono entrare nel materiale probatorio del giudizio tributario e devono essere valutate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario o la sua colpevole ignoranza secondo l'ordinaria diligenza; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a valorizzare singoli segmenti formalmente regolari dell'operazione, ma deve esaminare unitariamente l'intera filiera negoziale e gli indizi che rivelano una struttura fraudolenta, compresa l'eventuale interposizione di società prive di reale operatività.
  • La detraibilità dell'IVA è esclusa anche quando la merce sia effettivamente pervenuta all'impresa utilizzatrice, se uno dei soggetti della catena è fittizio e l'operazione concreta si inserisce in uno schema di evasione mediante indicazione mendace dei soggetti del rapporto.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che avrebbero richiesto valutazione critica; non è invece mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione 'per relationem' è legittima solo se il rinvio consente di comprendere le ragioni decisorie e le critiche dell'appellante; non basta il mero richiamo ad altra decisione privo di una autonoma e intelligibile valutazione del gravame.
  • Nel giudizio tributario, le risultanze del procedimento penale possono essere utilizzate e valutate dal giudice, ma non sostituiscono l'esame del complessivo materiale probatorio raccolto nel processo fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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