Cassazione Penale, Sentenza n. 14556/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione contro la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti). Il ricorrente contestava: 1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza relativi al dolo di partecipazione all'associazione, sostenendo che l'ordinanza si fondava solo sulla destinazione della droga al presunto capo Veliu, che il ricorrente era coinvolto in un unico episodio (separatamente giudicato), senza intercettazioni che lo riguardassero e senza contatti con il capo; 2) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando che era detenuto da oltre due anni per altro capo e che non risultavano contatti con associati dopo l'arresto, per cui misure meno afflittive sarebbero idonee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo rispetto ai motivi già trattati dal riesame, senza confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Sul merito, la motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta adeguata: sono emersi gravi e plurimi elementi indizianti (pluralità di soggetti, ripartizione dei compiti, stabilità dell'organizzazione, ruolo del ricorrente come corriere arrestato durante il trasporto di 5 kg di cocaina, incontri e riscontri investigativi che collegano il carico al capo Veliu e al finanziamento dello stesso). Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate, con richiamo alla presunzione ex art. 275 c.p.p. e alla non idoneità di misure meno afflittive per recidere i contatti con il contesto criminale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti
Usato per configurare il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la pluralità di ruoli, la ripartizione dei compiti e la partecipazione al trasporto di un ingente carico configurino gravi indizi di partecipazione all'associazione.
Riferimento normativo citato tra le deduzioni del ricorrente; in generale riguarda i motivi e i termini di impugnazione in Cassazione.
Norma relativa alle misure cautelari personali; citata nel contesto delle doglianze sulla motivazione delle esigenze cautelari.
Richiamato con riguardo alla presunzione in tema di pericolo di reiterazione e alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione ex art. 275, terzo comma, dato il carattere e la gravità dei fatti.
Richiamato tra le norme procedurali coinvolte nelle censure sull'ordinanza impugnata; in generale disciplina la forma e i contenuti dei provvedimenti impugnati.
art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
Indica che il ricorso è stato trattato secondo la procedura prevista da tale disposizione (richiami procedurali specifici ai ricorsi contro misure cautelari in periodo emergenziale).
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama il limite motivazionale dell'impugnante in cassazione (necessità di motivazione nei limiti strettamente necessari); la Corte ha ritenuto il ricorso generico rispetto a tale obbligo.
legge n. 47/2015 (modifiche agli artt. 274 e 275 c.p.p.)
Ricordata per chiarire che la gravità del titolo di reato non è l'unico elemento per dedurre pericolo di reiterazione; tuttavia le concrete modalità del fatto e le circostanze restano elementi valutabili dal giudice della cautela.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione contro misure cautelari deve essere specifico e confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o meramente alternative vengono dichiarate inammissibili.
- In tema di reati associativi per stupefacenti, elementi come quantità significativa di droga trasportata, ruolo di corriere, ripartizione dei compiti, finanziamento del carico e incontri tra i membri costituiscono gravi indizi di partecipazione all'associazione.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non valuta nuovamente il merito probatorio ma verifica la congruenza, l'adeguatezza e l'assenza di vizi logici della motivazione del giudice di merito.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) possono essere fondate sulla gravità concreta della condotta e sulle circostanze del fatto; il giudice della cautela ha ampio margine nel ritenere non idonee misure meno afflittive quando non garantiscono il controllo dei contatti con l'organizzazione criminale.
- Eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate dalle argomentazioni contenute nel provvedimento confermativo del Tribunale del riesame; per contrastare ciò è necessario dimostrare vizi logici o contraddizioni effettive.
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