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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22141/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova e ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna relativo al reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per presunta reiterata violazione delle prescrizioni della messa alla prova. Il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare dell'art. 464-septies cod. proc. pen., osservando che, dopo l'esito negativo della messa alla prova, il GIP avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del processo (o, nel caso di opposizione al decreto penale, emettere decreto di giudizio immediato) e non dichiarare l'esecutività del decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 464-septies, comma 2, che impone al giudice, in caso di esito negativo della prova, di disporre con ordinanza la ripresa del processo, e gli artt. 464-octies, commi 1-4, sulle modalità della revoca. Ha inoltre precisato che, nell'ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di messa alla prova, il GIP, in caso di esito negativo, avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato (art. 464) e non dichiarare esecutivo il decreto penale. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Lecce per il prosieguo conforme a diritto.

Norme richiamate

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    «2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso»

    La Corte interpreta la norma nel senso che il dissenso della messa alla prova impone la ripresa del processo dal punto in cui era stato sospeso; il giudice non può invece dichiarare direttamente l'esecutività di un decreto penale opposto quando la messa alla prova è venuta meno

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    «1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti»

    Fornisce le regole procedurali sulla revoca: udienza ai sensi dell'art. 127, avviso alle parti, impugnabilità per cassazione e ripresa del processo dal momento della sospensione con cessazione delle prescrizioni della messa alla prova

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Nell'ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna con messa alla prova, la Corte richiama la necessità che, se la prova ha esito negativo, il giudice proceda all'emissione del decreto di giudizio immediato e non alla dichiarazione di esecutività del decreto penale

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale relativa al fatto per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; indicata per contestare il reato originario ma non oggetto di interpretazione specifica nella decisione di cassazione qui esaminata

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020 (Rv. 280068)

    Principio richiamato: in caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova non invalida l'opposizione al decreto penale, che resta efficace

Massime di principio

  • Se la messa alla prova ha esito negativo, il giudice è obbligato a ordinare la ripresa del processo con ordinanza, e il procedimento riprende dal momento della sospensione
  • La revoca della sospensione con messa alla prova deve seguire le modalità dell'art. 464-octies: fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 e comunicazione alle parti e alla persona offesa con almeno 10 giorni di preavviso
  • In caso di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di messa alla prova, l'esito negativo della messa alla prova non giustifica la dichiarazione di esecutività del decreto penale: il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato
  • L'ordinanza di revoca della messa alla prova è impugnabile per cassazione per violazione di legge; errori sulla corretta ripresa del processo possono essere censurati con successo in Cassazione
  • Quando la revoca diviene definitiva, cessano le prescrizioni e gli obblighi imposti dalla messa alla prova; il processo prosegue dal punto di sospensione
  • In situazioni simili il difensore può impugnare l'ordinanza che dichiari esecutivo un decreto penale se, alla luce delle norme, sarebbe stato dovuto disporre il prosieguo del giudizio o il decreto di giudizio immediato

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