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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16844/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dal crollo parziale di un immobile durante lavori di demolizione e ricostruzione. Il proprietario dell'edificio ha convenuto in giudizio l'appaltatore e il professionista incaricato della pratica edilizia, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati dallo scavo eseguito in aderenza all'immobile. Il tribunale ha ravvisato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, con condanna al risarcimento e regolazione della garanzia assicurativa. In appello, il professionista ha contestato soprattutto la regolazione delle spese di lite; il danneggiato ha proposto appello incidentale per ottenere la condanna anche del professionista e un maggior danno. La corte territoriale ha rigettato entrambi gli appelli. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese nei gradi di merito, sostenendo l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni e la motivazione solo apparente; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria circa l'obiettiva incertezza delle ragioni di fatto e di diritto; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per la condanna alle spese anche verso i terzi, assumendo di non avere formulato domande nei loro confronti; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore dei terzi chiamati e per il preteso travisamento del principio di causalità; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni asseritamente offensive. Il danneggiato ha proposto ricorso incidentale subordinato, sostenendo che dagli atti emergesse la sua qualità di progettista e direttore dei lavori del professionista, con conseguente responsabilità anche di quest'ultimo, e deducendo violazioni di norme processuali e sostanziali sull'apprezzamento delle prove e sul contratto d'opera professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del professionista e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale subordinato del danneggiato. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del ricorso principale: la compensazione delle spese nei gradi di merito è stata considerata sorretta da una motivazione non apparente e non illogica, fondata su una situazione di obiettiva incertezza fattuale sulla individuazione delle responsabilità; le censure sulla motivazione sono state giudicate generiche; la doglianza relativa alla condanna alle spese dei terzi è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata, poiché la chiamata di terzi in garanzia impropria, se non arbitraria, giustifica la loro partecipazione e la rifusione delle spese quando l'iniziativa dell'appellante abbia ingiustamente coinvolto il terzo; la censura sulla mancata cancellazione di frasi offensive è stata dichiarata inammissibile, sia perché il relativo apprezzamento è discrezionale e non sindacabile in cassazione, sia per mancata trascrizione della specifica domanda. Conseguentemente il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore del resistente principale, della società assicuratrice e dei terzi costituiti in cassazione, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza resta la regola nella liquidazione delle spese; il ricorrente non può ottenere la cassazione se la condanna alle spese dei terzi discende dalla causalità dell'iniziativa processuale infondata o dall'essere rimasto coinvolto un terzo legittimamente chiamato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la nozione può comprendere l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, ma il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione apparente o di ragioni illogiche o erronee.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente o radicalmente inconciliabile; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma non ritenuto violato poiché la decisione impugnata contiene una giustificazione comprensibile della regolazione delle spese.

  • art. 89 c.p.c.

    L'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo omessa considerazione di una specifica domanda ritualmente dedotta.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente per eccepire l'inammissibilità dell'appello incidentale per acquiescenza al capo della decisione assorbente sulla garanzia.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se il ricorrente non trascrive o localizza specificamente gli atti e i motivi di appello su cui fonda la doglianza.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere una responsabilità solidale tra appaltatore e professionista, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato per qualificare l'incarico professionale e sostenere che il professionista avesse svolto attività più ampia della sola progettazione; anche tale profilo è rimasto assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare un preteso errato apprezzamento delle risultanze documentali e probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali operata dai giudici di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione, ma sono state respinte o dichiarate inammissibili per genericità o difetto di specificità.

Massime di principio

  • La compensazione totale o parziale delle spese processuali, quando non vi sia reciproca soccombenza, è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; tra queste può rientrare una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ma il sindacato di cassazione resta limitato alla verifica dell'assenza di motivazione apparente o di ragioni illogiche o erronee.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese, potendo intervenire solo quando la motivazione sia meramente astratta o manifestamente incoerente con gli atti di causa.
  • La condanna alle spese dei terzi chiamati in causa può essere posta a carico della parte che ha dato causa, con una pretesa infondata, al giudizio in cui il terzo è stato legittimamente coinvolto, anche se la domanda di garanzia non sia stata riproposta in appello, purché la chiamata non sia stata palesemente arbitraria.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: se si deduce un errore nella regolazione delle spese o nell'esame di atti processuali, occorre trascrivere o localizzare gli atti rilevanti e indicare con precisione la norma violata e il passaggio della sentenza censurato.
  • L'ordine di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e, di regola, non è censurabile in cassazione.
  • rami relative alle spese di lite, alle nullità processuali e alla disciplina delle impugnazioni; la questione sostanziale sulla responsabilità per il crollo resta sullo sfondo perché il ricorso incidentale è stato assorbito.
  • Quando il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale subordinato all'eventuale accoglimento del primo resta assorbito e non richiede autonoma decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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