Cassazione Penale, Sentenza n. 4588/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbacini è stato condannato per diffamazione (art. 595, terzo comma, c.p.) per un articolo sul quotidiano "Il Piccolo" che affermava falsamente che presso l'abitazione in Sistiana di una coppia era avvenuta una perquisizione con sequestro di ingenti quantità di hashish e cocaina. La persona offesa, Alessandra Chitarra, presentò querela dichiarando di essere la compagna dell'indagato Abdelali El Baji e che nella sua casa non era mai avvenuta perquisizione né erano state trovate sostanze stupefacenti. In cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge per assenza della riconoscibilità della persona offesa nell'articolo (non era citata per nome), sostenendo che la diffamazione richiede che il soggetto leso sia individuabile dalle espressioni pubblicate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza della Corte d'Appello era corretta nel ritenere integrato il reato di diffamazione, perché la persona offesa risultava comunque identificabile dal contesto: l'articolo indicava il nome e cognome dell'indagato (compagno della persona offesa), età, cittadinanza e il luogo (Sistiana) in cui sarebbe avvenuta la perquisizione; inoltre più persone del piccolo centro hanno effettivamente chiesto notizie ad Alessandra Chitarra, come da dichiarazioni testimoniali. La Corte ha ritenuto che la notizia totalmente falsa del sequestro di svariati chili di droga presso la sua abitazione ledeva la sua reputazione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione), terzo comma
art. 595, terzo comma, codice penale
La Corte ha applicato la norma ritenendo integrata la fattispecie anche in assenza di indicazione nominativa della persona offesa, purché il soggetto sia individuabile, anche da un numero limitato di persone, sulla base degli elementi pubblicati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione del motivo in ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile nei limiti previsti e infondato sul merito
L. n. 76/2016 (regolazione delle convivenze di fatto)
Citata dalla Corte a rilievo ermeneutico per sottolineare che le convivenze di fatto possono avere risvolti pubblici e, quindi, una convivenza può contribuire alla riconoscibilità della persona nelle dinamiche sociali
Massime di principio
- Per il reato di diffamazione non è necessaria la citazione per nome: è sufficiente che la persona offesa sia identificabile, anche se solo da un numero limitato di persone, tramite elementi di contesto (relazioni, luogo, circostanze)
- Elementi quali il nome di un terzo (es. il compagno), il luogo dell'avvenimento, età, cittadinanza e la reazione di conoscenti possono consolidare la riconoscibilità della vittima
- La prova della lesione della reputazione può fondarsi sulla falsità della notizia e sul suo carattere offensivo; la diffusione in un contesto locale (piccolo centro) aumenta la probabilità di identificazione
- Eccezioni difensive basate su affermazioni generiche (es. che il rapporto di convivenza non fosse di dominio pubblico) necessitano di adeguata e specifica prova per essere persuasive
- In sede di ricorso per cassazione i vizi di motivazione devono essere puntualmente indicati: la mera asserzione generica di mancata riconoscibilità senza elementi contrari non è sufficiente a ribaltare la valutazione dei giudici di merito
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