Cassazione Civile, Ordinanza n. 20624/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto iscritto d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento di un avviso di addebito per contributi relativi all'anno 2010, perché la Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito dell'INPS. In particolare, il giudice di merito aveva escluso la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR non integrasse volontà di occultamento; inoltre aveva individuato la decorrenza della prescrizione dal 16.6.2011 e considerato tardiva la richiesta di pagamento, pervenuta il 4.7.2016. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che la prescrizione quinquennale non decorresse dal 16.6.2011 ma dal diverso termine di versamento dei contributi, prorogato al 6.7.2011 dal D.P.C.M. 12.5.2011, con conseguente tempestività dell'atto interruttivo del 4.7.2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo di violazione di legge, affermando che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso concreto, tale termine era stato differito al 6.7.2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento pervenuta il 4.7.2016 era tempestiva e non poteva dirsi maturata la prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del termine di pagamento effettivamente applicabile.
art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
La sospensione per occultamento doloso del debito non è applicabile se manca una volontà di occultamento del contributo dovuto.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina l'obbligo contributivo e l'iscrizione alla Gestione Separata; il credito contributivo va valutato in relazione alla relativa scadenza di pagamento.
Richiamato dal ricorrente come norma del sistema di versamento dei contributi.
Richiamato dal ricorrente per il termine di versamento dei contributi dovuti.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
Ha disposto lo slittamento del termine per il versamento dei contributi al 6.7.2011, incidendo sulla decorrenza della prescrizione e sulla tempestività dell'atto interruttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Cass. n. 30303/2021
La prescrizione in materia previdenziale è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Cass. n. 10273/2021
La prescrizione dei contributi alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il differimento di tale termine rileva ai fini della decorrenza.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento; se tale termine è differito da una disposizione normativa o amministrativa applicabile, il dies a quo della prescrizione si sposta al nuovo termine.
- La tempestività dell'atto interruttivo va valutata assumendo come riferimento il termine di pagamento concretamente vigente, non quello ordinario originario, quando un provvedimento abbia previsto un differimento generalizzato dei versamenti.
- L'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede la presenza di una vera volontà di occultamento, non essendo sufficiente la mera omissione di adempimenti dichiarativi se non accompagnata da elementi idonei a dimostrare tale intenzione.
- In materia previdenziale, la prescrizione è questione di diritto e il giudice può rilevarla e valutarla secondo la disciplina applicabile, indipendentemente dalle sole allegazioni delle parti.
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