Cassazione Civile, Ordinanza n. 09761/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società, aggiudicataria di un compendio immobiliare e mobiliare venduto nell'ambito di una procedura fallimentare, aveva chiesto la rettifica e/o integrazione del decreto di trasferimento affinché vi fossero indicati anche gli identificativi catastali di un'area scoperta, qualificata come "piazzale", ritenuta dalla richiedente parte integrante del compendio in vendita sulla base della perizia di stima e del bando di gara. Il giudice delegato aveva rigettato l'istanza osservando che i terreni non erano mai stati oggetto dell'ordinanza di delega né posti in vendita. Il tribunale, investito del reclamo, aveva confermato il rigetto. La società aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione degli artt. 817, 818 e 2912 c.c. per mancato riconoscimento della pertinenzialità del piazzale rispetto ai fabbricati trasferiti; 2) violazione dell'art. 586 c.p.c.; 3) ulteriore violazione dell'art. 586 c.p.c. per mancata corrispondenza tra decreto di trasferimento e avviso di vendita; 4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per asserita errata interpretazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretesa pronuncia su domanda diversa da quella proposta e omessa pronuncia su quella effettiva; 6) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che anche i terreni erano stati considerati negli atti della procedura e nella perizia; 7) violazione dell'art. 287 c.p.c. in relazione al provvedimento di correzione; 8) ulteriore violazione dell'art. 287 c.p.c. per mancato emendamento dell'errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che l'ordinanza resa sull'istanza di correzione di errore materiale ex art. 288, comma 2, c.p.c. non è impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché ha natura meramente amministrativa e non incide sui diritti sostanziali o processuali delle parti. Ha inoltre rilevato un autonomo profilo di inammissibilità: il provvedimento impugnato era un decreto del tribunale reso sul reclamo ex art. 26 legge fallimentare contro il diniego del giudice delegato, ma quel reclamo non era esperibile contro il provvedimento di correzione dell'errore materiale; il rimedio corretto sarebbe stato, se del caso, l'impugnazione del decreto corretto nelle parti emendate, non il reclamo. Conseguentemente non è stata pronunciata condanna alle spese, non avendo svolto difese la parte intimata, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo dalla ricorrente per sostenere che il bene scoperto fosse pertinenza dei fabbricati trasferiti; la Corte non esamina nel merito la questione per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato solo dalla ricorrente in tema di pertinenze; nessuna statuizione di merito della Corte.
Richiamato solo dalla ricorrente per affermare che il pignoramento comprenderebbe le pertinenze; la Corte non affronta il profilo nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessaria corrispondenza tra bene trasferito e avviso di vendita; la Corte non si pronuncia sul punto per difetto di ammissibilità.
Richiamato per censurare l'interpretazione del ricorso per correzione; non esaminato nel merito.
Richiamato unitamente all'art. 1362 c.c.; nessuna valutazione di merito.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; non esaminato nel merito.
Richiamato per sostenere l'obbligo del giudice di correggere gli errori materiali; la Corte afferma che il provvedimento di rigetto della correzione non è impugnabile nei termini prospettati e che il rimedio va riferito al decreto corretto.
La Corte lo indica come norma del procedimento di correzione dell'errore materiale e afferma che l'ordinanza resa sull'istanza ex art. 288, comma 2, c.p.c. ha natura meramente amministrativa, non decisoria e non è impugnabile nemmeno ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
Richiamato per chiarire che neppure il ricorso straordinario per cassazione è esperibile contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale.
art. 26 legge fall.
La Corte esclude che il reclamo ex art. 26 l. fall. fosse il rimedio esperibile contro il provvedimento di correzione/rigetto della correzione dell'errore materiale.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordinanza o il decreto che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale ha natura meramente amministrativa, è funzionale alla rettifica della redazione del provvedimento e non incide sul contenuto concettuale della decisione; perciò non è impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Se il provvedimento di correzione dell'errore materiale è ritenuto erroneo, il rimedio esperibile è l'impugnazione del provvedimento corretto nei limiti della modifica apportata, non il reclamo contro il provvedimento di correzione o di rigetto della correzione.
- Quando il ricorso per cassazione investe un provvedimento già privo di autonoma impugnabilità, o utilizza un rimedio processuale non previsto per quel tipo di decisione, il ricorso è inammissibile indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non comporta esercizio né consumazione della potestas iudicandi; il rigetto dell'istanza non preclude la reiterazione della domanda di correzione.
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