Cassazione Civile, Ordinanza n. 10850/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Un conduttore di un immobile di edilizia residenziale pubblica chiedeva il trasferimento coattivo della proprietà del bene, previo pagamento del prezzo, in favore della figlia convivente da lui indicata come soggetto destinatario del contratto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e accolto la riconvenzionale dell'ente, condannando il conduttore al rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, avendo il conduttore già esercitato la facoltà di nominare il terzo acquirente, solo la figlia designata fosse legittimata a proporre l'azione ex art. 2932 c.c., e aveva inoltre confermato la decadenza dall'assegnazione ai sensi della normativa regionale laziale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul contratto per persona da nominare, sostenendo che la sola dichiarazione di nomina non bastasse senza procura del terzo o sua adesione; 2) violazione dell'art. 1411 c.c., invocando una qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo e quindi la propria legittimazione; 3) violazione dell'art. 2932 c.c., sostenendo che il trasferimento avrebbe potuto essere pronunciato in favore della figlia con successiva dichiarazione di accettazione e pagamento del residuo prezzo; 4) violazione della normativa regionale sulla decadenza dall'assegnazione, contestando anche la condanna al rilascio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri, rilevando che, nel contratto per persona da nominare, il subingresso del terzo e la conseguente esclusione della legittimazione dello stipulante richiedono non solo la tempestiva electio amici, ma anche la procura del terzo nominato oppure la sua accettazione; poiché la corte territoriale aveva esaminato solo la nomina senza accertare procura o accettazione, la sentenza è stata cassata con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché accerti in fatto se al nominato fosse stata conferita procura oppure se vi fosse stata una sua accettazione della nomina; solo in tal caso lo stipulante sarebbe privo di legittimazione ad agire ex art. 2932 c.c. Sono state demandate al giudice del rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel contratto per persona da nominare la sola dichiarazione di nomina non basta a perfezionare il subingresso del terzo: occorre anche la sua accettazione o una preventiva procura.
art. 1402, secondo comma, c.c.
La nomina del terzo deve essere completata dagli ulteriori requisiti richiesti per far subentrare il nominato nel contratto.
Il subingresso del terzo comporta la sua assunzione dei diritti e obblighi del contratto e la fuoriuscita dello stipulante, ma ciò presuppone il perfezionamento della nomina con accettazione o procura.
La Corte non ha accolto la qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo, poiché ha ritenuto corretta la riconduzione al contratto per persona da nominare.
L'azione di esecuzione specifica spetta al soggetto legittimato a far valere il contratto; se il terzo nominato è subentrato validamente, lo stipulante perde la legittimazione ad agire.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità, con accoglimento del motivo relativo alla falsa applicazione delle norme sul contratto per persona da nominare.
art. 7, primo comma, lett. b), l.r. Lazio n. 12 del 1999
È stata invocata per contestare la dichiarata decadenza dall'assegnazione dell'immobile, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel contratto per persona da nominare, la validità della nomina del terzo non è sufficiente, da sola, a far subentrare il terzo nel rapporto: occorre anche la sua accettazione oppure una procura previamente conferita al nominato.
- L'effetto di sostituzione dello stipulante con il terzo e la conseguente perdita di legittimazione dello stipulante ad agire in giudizio si producono solo quando la dichiarazione di nomina sia completata dalla necessaria adesione del terzo o da una sua procura.
- L'accettazione del terzo nominato non è soggetta a forme solenni e può risultare da qualunque atto che manifesti in modo chiaro la volontà di subentrare nel contratto, compreso l'atto introduttivo del giudizio di esecuzione in forma specifica.
- Il giudice di merito non può limitarsi a verificare l'esistenza della nomina del terzo, ma deve accertare anche gli ulteriori elementi perfezionativi del subingresso; in mancanza, la statuizione sulla legittimazione attiva è giuridicamente errata.
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