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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25327/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione al reato di lieve entità in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto consisteva nella generica doglianza circa la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., con conseguente asserito difetto di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, non sia proponibile il ricorso per cassazione fondato sulla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    regola la verifica della immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma nel patteggiamento non può essere genericamente dedotta in cassazione al di fuori dei casi consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile in cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, la generica censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non si verta in una delle ipotesi tassative di impugnazione consentite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiMessa alla prova

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