Cassazione Penale, Ordinanza n. 23107/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato l'assoluzione per il delitto di violenza privata e, al contempo, la sua condanna agli effetti civili in favore della parte civile. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 610 c.p. e dell'art. 530 c.p.p.; il secondo deduceva violazione degli artt. 192 c.p.p. e 111 Cost., vizio di motivazione e inversione dell'onere probatorio. In sostanza, il ricorrente chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio, sostenendo l'insussistenza del fatto tipico o comunque la non corretta valutazione della prova da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non introducessero reali questioni di legittimità, ma mirassero a ottenere un diverso apprezzamento delle prove senza dedurre ritualmente un travisamento della prova. Ha inoltre osservato che, quanto all'elemento della violenza nel delitto contestato, la motivazione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata, che ricomprende nella violenza anche quella impropria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la manifesta inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto la rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in euro 3.340 oltre accessori.
Norme richiamate
Il delitto di violenza privata richiede una condotta violenta intesa in senso ampio, comprensiva anche della violenza impropria idonea a coartare la libertà di determinazione e di azione della vittima.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'esito assolutorio di merito, ma la Corte non ravvisa censure di legittimità idonee a superare la decisione impugnata.
È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte afferma che le doglianze si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento dedotto ritualmente.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e al giusto processo, ma la Corte ritiene infondate le doglianze prospettate.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera alternativa valutazione del compendio probatorio, ove non si alleghi ritualmente un effettivo travisamento della prova nei termini richiesti dalla giurisprudenza.
- La doglianza sulla motivazione della sentenza di merito non può risolversi in affermazioni generiche o assertive, ma deve individuare specifiche illogicità o errori giuridici rilevanti ai fini del controllo di legittimità.
- Nel delitto di violenza privata, l'elemento della violenza può consistere anche in forme di violenza impropria, cioè in mezzi anomali diretti a esercitare pressione sulla volontà altrui e a impedirne la libera determinazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La parte civile vittoriosa nel giudizio di legittimità ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado.
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